Una recente ordinanza della Cassazione civile annovera tra i gravi difetti dell’opera anche quelli causati da elementi secondari e accessori come gli infissi. Nel nuovo, nel rinnovo e anche nelle manutenzioni. Ma non è la prima volta che la Suprema Corte si esprime in merito. Già qualche anno fa…
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione si è espressa in merito alle cause dei gravi difetti dell’opera laddove è applicabile l’articolo 1669 del Codice civile. In essa la Suprema Corte ha ribadito che al proposito contano anche quelli che riguardano elementi edilizi secondari come gli infissi, le impermeabilizzazioni, i rivestimenti. Di solito quando si pensa ai gravi difetti delle opere si pensa ai soli elementi primari della costruzione come strutture portanti, tetti, muri. Non è così e attenzione, non sono coinvolte solo le nuove costruzioni ma anche le ristrutturazioni e le manutenzioni.
L’ordinanza della Cassazione
L’ordinanza è la n. 30792 del 6.11.2023 Appalto ed i gravi difetti dell’opera che riguardano elementi secondari ed accessori. L’udienza è datata 19 ottobre 2023. In essa vi si legge
“In tema di appalto, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 cod. civ., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. I gravi difetti, pertanto, non si identificano necessariamente con i vizi influenti sulla staticità dell’edificio, purché essi ne compromettano in modo apprezzabile il godimento, e pur non dovendo necessariamente implicare l’impedimento assoluto dell’uso”.
La Cassazione nel 2017
Non è la prima volta che la Suprema Corte si esprime in merito ai gravi difetti dell’opera considerando anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori se incidono sulla funzionalità dell’immobile. A tal proposito è illuminante la sentenza n. 7756/2017 della Cassazione Civile. In essa i giudici scrivono:
“In tema di contratto d’appalto, l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
In tema di contratto d’appalto, sono gravi difetti dell’opera, rilevanti ai fini dell’art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”.
Quindi l’articolo 1669 riguarda non solo le nuove costruzioni, come generalmente si pensa, ma anche le ristrutturazioni e le manutenzioni.
Che cosa dice l’articolo 1669
A beneficio di tutti riprendiamo il testo di un articolo di Codice civile che potenzialmente coinvolge anche chi esegue lavori di serramenti.
Art. 1669.
(Rovina e difetti di cose immobili).
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché’ sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Ennio Braicovich