Continuiamo la pubblicazione delle FAQ (seconda parte) chiarificatrici di Anfit sulla patente a punti per i cantieri, divenuta obbligatoria il 1° ottobre. Si ricorda che per ottenere il documento occorre accedere al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/. Oltre a ciò, è possibile inoltrare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei di legge inviando una PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Le FAQ (seconda parte)
8) Chi/4: Da chi può essere presentata la domanda per l’ottenimento della patente a punti in edilizia?
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato, compresi consulenti del lavoro, commercialisti e CAF.
9) Cosa: in cosa consiste la patente a punti in edilizia?
La patente a punti (o a crediti) è uno strumento che ricalca la patente a punti per la guida delle automobili. Nel caso in cui un’azienda o un lavoratore autonomo non rispettasse le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il monte punti della sua patente diminuirà proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Il meccanismo è volto a incentivare un comportamento responsabile e conforme alla legislazione.
10) Quanto: a quanto ammonta la dotazione di punti?
Il punteggio di ciascuna patente vuole rappresentare una quantificazione numerica dell’idoneità allo svolgimento dell’attività edile dell’azienda o del professionista, attestando il rispetto delle norme di sicurezza e la qualità del lavoro svolto.
Il Decreto Attuativo 132/2024 stabilisce che per ciascun soggetto tenuto al possesso della patente è attribuibile un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati, tramite i cd. “crediti ulteriori” entro e non oltre i 100 crediti.
La richiesta di attribuzione dei “crediti ulteriori” potrà avvenire solo a seguito dell’integrazione dello specifico servizio sulla piattaforma informatica INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Quindi, come anticipato al punto 2, vedi prima parte, anche questo aspetto sarà oggetto della nota tecnica INL.
Tale livello sarà raggiungibile attraverso 3 contributi distinti:
– 30 crediti base attribuiti all’atto del rilascio della patente;
– 30 crediti legati alla storicità dell’azienda. Essi, a loro volta, si dividono in due categorie.
La prima, che potrà portare fino a 10 punti al rilascio della patente, sarà valorizzerà l’anzianità di iscrizione alle C.C.I.A.A.. secondo la seguente tabella.
La seconda categoria, che potrà portare fino a 20 punti, premierà la mancanza di infrazioni nel tempo. Infatti, è prevista l’assegnazione di un punto per ogni biennio successivo al rilascio della stessa in cui non si sono verificati provvedimenti di decurtazione.
– 40 crediti “ulteriori”. Anche questi si suddividono in due gruppi. Il primo, che può contare fino a 30 punti, è legato ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla seguente tabella. Il secondo gruppo, che può contare fino a 10 punti, è legato ad attività, investimenti o formazione non ricompresi nel gruppo precedente secondo quanto previsto dalla seguente tabella.
I crediti ulteriori sono attribuiti con decorrenza retroattiva se al momento di presentazione della domanda il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Mentre, nel caso in cui i requisiti fossero conseguiti successivamente alla data di richiesta della patente, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione. Inoltre, in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
11) Dove: qual è l’ente a cui rivolgersi per il rilascio?
L’impresa o il lavoratore autonomo interessato a richiedere la patente a punti dovranno rivolgersi alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
12) Quali/1: quali sono i requisiti da rispettare per l’ottenimento della patente a punti?
Il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare:
a. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
b. adempimento degli obblighi formativi da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro come da D. Lgs. 81/2008;
c. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
d. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
A livello procedurale il possesso dei requisiti indicati dalle lettere a), c) e e) deve essere dimostrato mediante autocertificazione conforme rispetto al del DPR 445/2000, mentre il rispetto dei requisiti indicati dalle lettere b), d) e f) deve essere attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. In attesa che l’Ispettorato rilasci la documentazione, che sarà in formato digitale, è comunque consentito lo svolgimento delle attività.
13) Quali/2: tutti i requisiti sono richiesti per tutte le tipologie di aziende/professionisti?
No, i requisiti indicati tramite le lettere a), b) e c) sono obbligatori in maniera trasversale, mentre quelli indicati tramite le lettere d), e) e f) riguardano solo le strutture soggette a tali tipologie di vincoli. Per esempio il DVR (punto d)) non è richiesto ai lavoratori autonomi.
14) Quali/3: quali sono le modalità di presentazione della richiesta per ottenere la patente a punti?
Il rilascio della patente a punti in edilizia avviene per via digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/. Tale strumento è operativo a partire dal 1° ottobre.
Come anticipato al punto 2., l’INL rilascia una nota tecnica che affronta nello specifico questa procedura. In ogni caso, nelle more del rilascio della patente a punti, è comunque consentito lo svolgimento delle attività.
15) Quali/4: quali sono le procedure da seguire in attesa dell’apertura del portale INL?
Oltre all’accesso al portale INL, è possibile presentare, tramite modello messo a disposizione dall’INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti indicati al punto 12. inviando una PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Tale documentazione avrà validità esclusivamente entro il 31/10/2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente vera e propria tramite il portale INL di cui al punto 14.. Di conseguenza, a partire dal 01/11/2024, non sarà possibile operare in cantiere sulla base di tale autocertificazione.
16) Quali/5: quali dati saranno presenti sul portale?
Nel Decreto Ministeriale attuativo è indicato come il portale, per ciascuna patente, renderà disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
A tali dati possono accedere i soggetti qualificati, ovvero i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Ciascuna di queste figure potrà accedere ai dati ai fini e nei limiti delle proprie funzioni. Anche questo aspetto sarà comunque oggetto di nota tecnica dell’INL.
(continua)
Qui la prima parte delle FAQ di Anfit
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