FAQ

Incentivi

Il primo intervento di incentivo fiscale per il recupero del patrimonio edilizio, quello che oggi comunemente definiamo Bonus Ristrutturazioni o Bonus casa, risale alla legge n. 449/1997. Visto il successo e i risultati positivi il provvedimento è stato prorogato nel corso degli anni. Esso è stato reso stabile nel nostro ordinamento dal DL n. 201/2011 che ha inserito nel Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) l’articolo 16 bis che tratta la materia. Altro intervento importante, nel 2007, è stato un provvedimento di incentivi fiscali per favorire lavori edilizi, quali la sostituzione dei vecchi serramenti, che aiutano a raggiungere obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti e di protezione climatica. Anche questo provvedimento è sempre stato prorogato nel tempo. 

Nel 2020 è stato introdotto l’incentivo del Superbonus 110%. Esso prevede incentivi pari al 110% degli investimenti necessari per la riqualificazione energetica di una unità immobiliare o di un condominio che consentono almeno il doppio salto di classe energetica.

Negli ultimi anni sono state adottate altre facilitazioni per i consumatori quali la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questi due meccanismi permettono al contribuente che esegue lavori di efficientamento energetico o di riqualificazione edilizia di poter cedere il proprio credito fiscale a banche e a istituzioni finanziarie o di ottenere dai propri fornitori uno sconto sulla fattura dei beni  e/o servizi ottenuti in cambio della cessione del credito di imposta. I fornitori possono a loro volta cedere tale credito a banche o istituzioni finanziarie oppure portalo direttamente in detrazione.

Sì, ognuno può decidere liberamente in merito. Può quindi chiedere lo sconto in fattura oppure porre in detrazione il credito di imposta.  Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 24E/2020

I casi possono essere diversi. Non conoscendo la sua situazione possiamo fare delle ipotesi. Anzitutto che il suo sia un edificio residenziale.

Se il fornitore fornisce i serramenti per manutenzione straordinaria e non li posa, la fattura è soggetta all’aliquota del 22%. Il posatore a sua volta fattura solo l’installazione e applica una aliquota del 10%.

Leggermente più complesso è il caso di fornitura e posa. Ai fini IVA la sostituzione degli infissi in edifici residenziali rientra nel caso dei cosiddetti beni significativi. Qui si applica l’IVA agevolata del 10% sugli infissi fino alla concorrenza del valore della manodopera. La parte eccedente va ivata al 22%.

Ad esempio: spesa per infissi 3000 + spesa per manodopera 2000. Su 4000 (=2000+2000) ho l’IVA al 10%. Sui restanti 1000 l’IVA è al 22%.  In fattura il fornitore deve distinguere il valore del bene significativo e il restante corrispettivo

Il tema dell’IVA è affrontato a pag. 11 della Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

Lo può trovare all’interno del DECRETO 6 agosto 2020Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus. E in particolare all’Allegato E Requisiti degli interventi di isolamento termico di cui riportiamo qui l’estratto relativo alla Tabella della trasmittanza termica dei serramenti.

L’Italia è stata suddivisa in sei zone climatiche, dalla A alla F. Per semplicità: la zona A ha le temperature invernali più calde, la zona F quelle più fredde. Ogni comune appartiene a una sola delle sei zona climatiche. Per sapere quale trasmittanza termica, ovvero il grado di isolamento termico, degli infissi dovrà accertarsi in quale zona climatica si trova l’edificio in cui andrà a sostituire i serramenti. Potrà rivolgersi all’ufficio tecnico comunale oppure, più comodamente, ricercare la zona climatica tramite internet.

E’ il Decreto  75/2022 del MITE-Ministero della Transizione Ecologica  “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo ed entrato in vigore il 15 aprile. Vedi qui la notizia. Clicca qui per scaricarlo.

Il Decreto ministeriale fissa i limiti massimi ai prezzi dei beni soggetti a detrazioni fiscali in edilizia. Riguarda gli incentivi fiscali del Bonus Ristrutturazione 8detto anche Bonus Casa, Ecobonus, Bonus Facciate (termico) e Superbonus 110%. I prezzi massimi applicabili per gli incentivi fiscali sono contenuti all’Allegato A del Decreto che sostituisce dal 15 aprile l’Allegato I del DM 6 agosto 2020 utilizzato finora per  i prezzi massimi dei prodotti incentivabili.

Dal 15 aprile 2022 sono in vigore i prezzi contenuti all’Allegato A del Decreto ministeriale 75/2022. Qui sotto ne riportiamo un estratto che riguarda le chiusure trasparenti comprensive di infissi come i serramenti, le finestre, le chiusure oscuranti quali le persiane, gli scuri, le tapparelle.

Grazie a questo Decreto, nella stessa zona climatica,  i prezzi dei serramenti  e degli altri beni, sono identici a prescindere dal tipo di agevolazione fiscale -superbonus, bonus casa, ecobonus. Prima non era così.

No. La posa in opera è esclusa, come pure le spese professionali. Il Decreto Costi Massimi specifici contiene due righe finali di grande importanza:

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Lo si può fare unicamente accedendo al sito di Enea https://bonusfiscali.enea.it/

Questo sia per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (Legge 296/2006) che danno diritto all’Ecobonus che per gli Interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (art. 16-bis DPR 917/86) che danno diritto al Bonus Casa.

Sì, Enea riconosce la ricezione della scheda descrittiva (detta anche la pratica) degli interventi che permettono di accedere alle detrazioni fiscali di Ecobonus e Bonus Casa. Lo fa inviando al contribuente una e-mail di conferma che va assolutamente conservata per poter usufruire la detrazione. Altrimenti il contribuente può stampare direttamente la scheda descrittiva dell’intervento. In testa alla scheda e in ogni pagina della scheda è riportato il codice CPID, assieme alla data di trasmissione. Il codice CPID, Codice Personale Identificativo, attesta che la trasmissione della pratica è andata a buon fine.

Lei potrà sempre e comunque accedere alla sua area personale del sito di Enea. Qui potrà consultare la scheda descrittiva dei suoi interventi, stamparla e stampare pure la ricevuta di trasmissione ad Enea della sua pratica. Idem per gli interventi da Ecobonus.

Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit
Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit

No. Gli infissi sono proprietà individuale del singolo condomino e come tali non ci può essere obbligo di sostituzione.

Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit
Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit

No, non è vero. E’ possibile rivolgersi a fornitori diversi.

Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit
Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit

È sufficiente fare riferimento a una attestazione redatta dall’impresa per dimostrare la contemporaneità degli interventi trainanti e trainati.

Se le chiusure (tapparelle, scuri, persiane) sono installate assieme alle nuove finestre, si tratta di un intervento da considerare in maniera unitaria sotto l’aspetto delle spese detraibili. I limiti di spesa detraibile sono fissati dal DECRETO 14 febbraio 2022 “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, DECRETO 14 febbraio 2022 “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, Tabella A, entrato in vigore il 15 aprile 2022.

Se invece la sostituzione delle chiusure oscuranti e/o l’installazione delle schermature solari avvengono in maniera indipendente da quella dei serramenti, essi costituiscono interventi autonomi, sempre interventi trainanti nel quadro degli interventi per il Superbonus. Anche per essi il riferimento è costituito dal DECRETO 14 febbraio 2022 “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, tabella A.

Vedere anche FAQ PREZZI MASSIMI ECOBONUS

Sì, in effetti è vero ma rispettando alcune condizioni. La prima è che l’edificio sia di tipo residenziale. L’altra condizione è che la sostituzione degli infissi esterni avvenga con modifica di materiale o tipologia di infisso, come ben scritto a pag. 3 della Guida Bonus Mobili dell’Agenzia delle Entrate, qui.

Garanzie

I prodotti dell’area dei serramenti, delle schermature solari e delle chiusure tecniche destinati al consumatore finale sono coperti dalle garanzie previste dal Codice del Consumo il DL 6 settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni. La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e va fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto. Essa tutela il consumatore in caso acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore o al quale quel bene è generalmente destinato. Il difetto va comunicato direttamente al venditore del bene.

Oltre alla garanzia legale esiste la garanzia convenzionale (detta anche commerciale) offerta dal venditore che può avere durata e ampiezza diverse. La garanzia convenzionale, che si aggiunge allagaranzia legale e non la sostituisce, può essere gratuita o a pagamento.

Obbligo del venditore è, una volta verificata il vizio di conformità, è di riparare il bene o di sostituirlo in un tempo ragionevole e senza addebito di spese per il consumatore. Se sostituzione o riparazione non sono possibili il consumatore ha comunque diritto alla riduzione del prezzo o ad una somma, commisurata al valore del bene, a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso.

I prodotti dell’area dei serramenti, delle schermature solari e delle chiusure tecniche destinati a utilizzi commerciali, industriali, artigianali professionali sono coperti dalla garanzia temporale di un solo anno.

NOVITA’: Dal 1° gennaio 2022, se i difetti si manifestano entro un anno (prima era sei mesi), la verifica dei vizi di conformità è sempre a carico del venditore in quanto si presume che essiesistessero al momento della consegna

Come tutti gli altri prodotti, la materia delle garanzie post-vendita di serramenti e infissi è trattata dal Codice del Consumo, Parte IV, Titolo III, Capo I, agli artt. da 128 a 135. Clicca qui per il Codice del Consumo.

Ha la durata di due anni. Tale durata decorre dalla consegna del bene. L’azione diretta a far valere i difetti, non dolosamente occultati dal venditore, si prescrive nel termine massimo di 26 mesi (24 mesi più 2 dalla scoperta) dalla consegna del bene.

Se non esplicitamente esclusa, include anche l’installazione del serramento

Il Codice al Consumo la protegge nel senso che lei può chiedere la riparazione del difetto o la sostituzione del serramento. Se ciò non fosse possibile, lei può richiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Tutti i contribuenti possono rivolgere istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. Le istanze sono redatte in carta libera e non sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo. Esse vanno indirizzate alla Direzione regionale competente e presentate tramite consegna a mano oppure plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata – PEC.

L’istanza d’interpello deve contenere i dati del contribuente, la descrizione precisa del caso e la soluzione interpretativa. Questo in grande sintesi. Ulteriori informazioni possono essere rinvenute qui.

Marcatura CE, DoP

La Marcatura CE dei prodotti da costruzione quali le finestre, le porte esterne, gli scuri, i portoni…soggetti alle norme armonizzate è un atto giuridico obbligatorio a cura del fabriccante. In base ad esso egli dichiara che il prodotto è conforme alla Dichiarazione di prestazione (DoP) emessa al momento dell’immissione del prodotto sul mercato. La Marcatura CE si traduce in una documentazione che accompagna il prodotto e va consegnata assieme ad esso.

La DoP (Dichiarazione di Prestazione) è uno dei documenti che compone il set della Marcatura e contiene le indicazioni in merito alle prestazioni del prodotto.

Marcatura CE e DoP sono obbligatori per legge per i prodotti: finestre e porte pedonali esterne, chiusure oscuranti, tende esterne, porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Tutti prodotti coperti da norme armonizzate che hanno valore di legge secondo il Regolamento 305/2011/UE (CPR).

Un serramento privo di corretta Marcatura CE e di DoP, non può essere commercializzato!

Risponde l’arch. Mario Sanvito, esperto di normativa e qualità
Risponde l’arch. Mario Sanvito, esperto di normativa e qualità

Il fabbricante rischia le punizioni del Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017. In particolare, come prevede l’art. 19, rischia una multa da 4 a 24 mila €  o anche l’arresto  se è prodotto resistente al fuoco o prodotto strutturale.

Il rivenditore rischia le sanzioni dell’art. 21. Ma se assume il ruolo di fabbricante ovvero vende a suo nome, ricade sotto quanto prevede l’art. 19, citato poco prima.

Risponde l’arch. Mario Sanvito, esperto di normativa e qualità
Risponde l’arch. Mario Sanvito, esperto di normativa e qualità

In generale, il produttore deve fornire le istruzioni di posa, uso e manutenzione come previsto dalla CPR, il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011, come meglio precisato nella norma EN applicabile al prodotto.

Se il serramento è motorizzato anche i documenti previsti dalla direttiva Macchine e norma EN di supporto, valida per il serramento motorizzato considerato.

Risponde Samuele Broglio, normatore e consulente tecnico
Risponde Samuele Broglio, normatore e consulente tecnico

No, per niente. La Marcatura CE delle porte su via di fuga prevede che anche il Controllo Produzione in Fabbrica (FPC) sia approvato e costantemente revisionato da un Ente Notificato. Il cascading copre solo la parte Prove Iniziali di Tipo (ITT) e quindi lascia scoperta la parte relativa al controllo produzione. Per marcare correttamente le porte su via di fuga si dovrà quindi contattare un Ente Notificato e sottoporre il proprio FPC a controllo periodico da parte di detto Ente

La marcatura CE è il sigillo che attesta che il prodotto finito è in grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti previsti dalla normativa europea. I regolamenti europei prevedono che finestre, porte, serramenti, facciate continue, chiusure oscuranti, tende esterne, cancelli e porte commerciali, industriali e da garage, evacuatori di fumo e calore, e alcuni tipi di vetri siano dotati obbligatoriamente di marcatura CE.

Per dimostrare che il prodotto è in regola con la normativa specifica il produttore deve realizzare:

  • Prove iniziali di tipo (ITT);
  • Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC).

E deve obbligatoriamente rilasciare:

  • Documentazione idonea: DoP o dichiarazione di prestazione, documentazione di accompagnamento (etichetta CE), manuale d’uso e manutenzione.

Un prodotto senza marcatura CE e senza DoP non può essere commercializzato.

La dichiarazione di prestazione, abbreviata in DoP (Declaration of Performance), è il documento obbligatorio che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione e che riporta le prestazioni dei prodotti.

Risponde Samuele Broglio, normatore e consulente tecnico
Risponde Samuele Broglio, normatore e consulente tecnico

In questo caso il rivenditore diviene assimilato al fabbricante in quanto acquista un semilavorato privo di un componente essenziale e poi lo completa acquistando ed installando tale componente. In questo caso anche un’eventuale Dichiarazione di Prestazione redatta dal produttore dei “serramenti senza vetro” risulta priva di valore. 

Si dovrà quindi 

  1. stipulare un contratto di cascading con il produttore dei serramenti completo di istruzioni tecniche di assemblaggio 
  2. creare un FPC aziendale relativo all’assemblaggio finale 
  3. uscire sul mercato con propria denominazione commerciale e con propria Marcatura CE.
Risponde Samuele Broglio, normatore e consulente tecnico
Risponde Samuele Broglio, normatore e consulente tecnico

La validità legale di una norma europea è stabilita dalla Commissione europea. Può succedere che la Commissione decida che una norma emanata dal CEN ed adottata da tutti gli Enti normatori nazionali (UNI, DIN, AFNOR ecc…) non corrisponda al quadro legislativo dell’Unione non pubblica la norma sulla Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza decide di non pubblicare tale norma sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco perché per gli oscuranti si deve utilizzare la versione della EN 13659 del 2008 e non la versione 2015. Il caso non è raro. Succede anche per altre norme, vedi quella sulle facciate continue UNI EN 13830.

Assicurazioni

Come ogni altro bene, i prodotti dell’area dei serramenti, delle schermature solari e delle chiusure tecniche destinati sia al consumatore finale che a quello professionale possono essere dotati di ampie coperture assicurative. Oltre alla garanzia legale (rispettivamente di due anni e di un anno, nei due casi succitati) i venditori possono tutelare i consumatori per durate superiori a quelle di legge e per coperture più ampie. Ultimamente si stanno diffondendo polizze assicurative integrate che coprono ad ampio spettro i possibili difetti. Un esempio è la polizza dell’Associazione Anfit stretta con Reale Mutua: Essa copre per 10 anni il produttore (Responsabilità Civile Prodotti,Spese di Rifornitura ovvero Rimpiazzo), l’ installatore (Responsabilità Civile Prodotti, Spese di Rifornitura ovvero Rimpiazzo)  e il consumatore finale (Responsabilità Civile Prodotti, Ritiro e Rimpiazzo). Anche il Marchio Posa Qualità offre una polizza con garanzia postuma di durata quinquennale o decennale per danni materiali e diretti subiti dai serramenti assicurati da errata posa in opera.

In effetti esistono polizze assicurative che coprono le “spese di rifornitura”  o “rimpiazzo”. Esse garantiscono ai produttori il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione di serramenti che rivelino difetti in termini di prodotto o di installazione. Questo è il caso della polizza sviluppata da Reale Mutua per gli associati dell’associazione Anfit che devono essere in possesso del marchio Quality Anfit.

Nel caso del produttore di serramenti associato Anfit, dotato di marchio Quality Anfit l’assicurazione Rimpiazzo copre il rimborso delle spese sostenute per:

  • inidoneità all’uso per errori di progettazione
  • difetti di fusione, saldatura e giunzione degli angoli
  • difetti di verniciatura
  • vizi di materiale
  • errori di fabbricazione
  • prematuro decadimento e perdita delle caratteristiche funzionali.

Tra le spese rimborsabili oltre ai costi del prodotto, rientrano anche quelle sostenute per la non corretta installazione, lo smontaggio e rimontaggio, la manodopera, il trasporto, lo smaltimento e i costi di demolizione.

Sì, anche questi. Tuttavia, l’installatore deve essere associato Anfit e deve aver seguito il percorso di formazione e superato l’esame di certificazione delle competenze ottenendo la certificazione delle competenze secondo la norma UNI 11673-2. Quindi, nel caso dell’installatore associato che mette in opera infissi realizzati da un serramentista associato, ciò si traduce nel rimborso delle spese sostenute per la sostituzione di serramenti che rivelino difetti di installazione.

No, non deve sborsare nulla

Posa e posatori

Il posatore è la figura professionale che si occupa di installare i serramenti in un edificio. La sua opera è fondamentale per garantire nel tempo la durabilità delle prestazioni del prodotto. Se il posatore è competente, egli lavorerà in maniera tale da garantire che la sua posa assicuri le prestazioni del serramento nel tempo. L’operato del posatore nel in passato spesso non ha avuto la dovuta considerazione. Oggi si è finalmente diffusa la consapevolezza che un’ottima finestra mal posata non offre il confort dovuto. Tutto questo anche grazie all’importante sviluppo normativo (in particolare il pacchetto di norme UNI 11673), che definisce le modalità di progettazione ed esecuzione della posa, nonché i percorsi di formazione e certificazione degli operatori.

Affidarsi a un posatore che ha investito nella propria competenza e che ha ottenuto un riconoscimento della propria competenza professionale da un ente terzo di valutazione significa preservare il valore della propria abitazione o immobile e garantirsi per lungo tempo superiori livelli di risparmio energetico, comfort, benessere e sicurezza.

Da qualche anno UNI, l’ente italiano di normazione, ha pubblicato la norma Uni 11673-2 (vedi qui) intitolata Posa in opera di serramenti – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti. Essa fissa fornisce la classificazione dei livelli degli operatori e i requisiti da soddisfare da parte dei posatori per poter far riferimento ad ogni singolo livello. Questo in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). In particolare, per la mansione di posatore di serramenti, sono individuati tre possibili livelli:

EQF2 – Posatore Junior

EQF3 – Posatore Senior

EQF4 – Posatore Caposquadra

Tale certificazione è volontaria. A oggi oltre 10 mila operatori sono stati certificati a seguito di prove scritte, orali e pratiche. I nomi dei posatori certificati secondo Uni 11673-2 sono presenti nell’elenco elettronico di Accredia, ente unico nazionale di accreditamento. Per accedervi clicca qui

I nominativi dei posatori di serramenti certificati secondo UNI 11673-2, sono raccolti in un elenco tenuto da Accredia, ente unico di accreditamento nazionale. Ogni singolo installatore è presentato in una scheda che riporta la data di emissione del certificato, la data di scadenza, l’ente di certificazione e il livello di qualificazione raggiunto. L’elenco è alfabetico. Purtroppo non vi è indicazione della provincia di appartenenza. Clicca qui per accedere all’elenco dei posatori certificati.

Manutenzione

Gli infissi moderni sono componenti edilizi destinati ad esprimere per un lungo periodo di tempo le loro tante prestazioni tecnologiche: resistenza al vento, tenuta all’acqua e all’aria, isolamento termico e acustico, sicurezza alle effrazioni principalmente. Gli infissi sono oggetti in perenne movimento perché continuamente sottoposti agli agenti atmosferici (vento, pioggia, esposizione ai raggi solari…) e perché sono vincolati all’opera edile, anch’essa sempre in perenne micro-movimento.

Nel corso del tempo, per esprimere le loro potenzialità i serramenti sono stati arricchiti di componenti: guarnizioni, ferramenta, chiusure, maniglie, cerniere, fissaggi di vario tipo. Specie se collocati in ambienti aggressivi (atmosfera marina o comunque aggressiva, ambienti industriali…), se di grandi dimensioni e se collocati a grande altezza, anche i serramenti normali necessitano di tanto in tanto di un controllo tecnico.

Il nostro consiglio per le operazioni di manutenzione è affidarsi a professionisti del serramento, aziende consolidate sul territorio, ricche di esperienza e affidabili. Una manutenzione programmata assicura funzionalità nel tempo ma anche valore agli infissi e in un’ultima analisi all’abitazione. Potrebbe essere utile attivare nel corso del tempo un programma di manutenzione che parecchie aziende offrono. Tale programma si rivela assolutamente necessario in presenza di serramenti motorizzati ed è obbligatorio di legge per i serramenti resistenti al fuoco (porte tagliafuoco), anche se installati in abitazioni private.

Si consiglia di utilizzare acqua con l’aggiunta di prodotti detergenti neutri, ovvero né acidi né basici, asciugando alla fine le parti metalliche con un panno morbido. Una o due volte all’anno, in funzione anche del grado di inquinamento ambientale, vicinanza del mare… Situazioni che potrebbero richiedere una maggior frequenza delle operazioni di pulizia.

 

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