La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di oggi 18 dicembre pubblica il testo del Regolamento (UE) 2024/3110 sui Prodotti da Costruzione. Entra in vigore direttamente in tutti i Paesi il ventesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione.
Finalmente il Regolamento (UE) 2024/3110 Prodotti da costruzione è apparso nella Gazzetta Ufficiale UE di oggi 18 dicembre. La legge fondamentale del settore delle costruzioni diventerà legge cogente il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione. Trattandosi di unRegolamento nn vi è necessità di ricorrere a una legge nazionale di recepimento in tutti i Paesi della Unione europea più Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein (ma non Svizzera).
il Regolamento (UE) 2024/3110 Prodotti da costruzione
Porta il titolo REGOLAMENTO (UE) 2024/3110 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE).
Qui puoi scaricare la versione in lingua italiana.
In grande sintesi
Le 106 pagine del nuovo Regolamento contengono il futuro del settore fino al 2040. In sostanza, il nuovo Regolamento prodotti da costruzione 2024/3110 promuove la transizione verde e digitale nel settore dell’edilizia. Introduce il passaporto digitale dei prodotti e favorisce il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti da costruzione. Gli enti pubblici potranno utilizzare la sostenibilità come criterio per le forniture negli appalti, fatto che succede di già nel nostro paese con il decreto CAM.
Entrata in vigore
Entra in vigore il 20.o giorno a partire dalla pubblicazione, 7 gennaio 2025, ma come recita l’articolo 96:
Il Regolamento “si applica a decorrere dall’8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, l’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 63, l’articolo 89 e l’articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l’articolo 92, che si applica a decorrere dall’8 gennaio 2027. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”.
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