I cassonetti contano nella misura delle finestre ai fini del Superbonus, ecobonus e bonus casa. Così si esprime l’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello di una impresa di costruzione.
Contano o non contano i cassonetti nella misura delle finestre ai fini dei bonus edilizi? Il quesito è stato posto all’Agenzia delle entrate mediante interpello da una società che intende eseguire interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia.
Cassonetti e finestre
La società pone diversi quesiti tra cui uno sulle misure cui fare riferimento per il calcolo della superficie degli infissi. Secondo l’interpellante la dimensione cui fare riferimento per il calcolo della superficie è “solo quella della sola parte vetrata, con esclusione dell’eventuale cassonetto, se presente.”
Dietro il quesito
Per i non esperti, in breve. Se eliminassero dai conteggi per la trasmittanza termica degli infissi i cassonetti, notoriamente punti termici deboli dei serramenti, la società potrebbe usufruire delle detrazioni fiscali pur in presenza di manufatti non all’altezza dei requisiti di legge.
Requisiti tecnici per i bonus edilizi
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, che porta il numero di protocollo 956-958/2022, parte dal D.M. del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus del Ministero dello Sviluppo Economico. Il provvedimento individua, all’articolo 2, comma l, lettera b) punto ii), tra le tipologie di interventi ammessi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti “la sostituzione delle finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”. In sostanza, dunque, per ottenere i bonus edilizi l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Infissi comprensivi di cassonetti
In particolare, l’Agenzia fa presente che gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri e persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso (Circolare n. 36/E, del 2007 paragrafo 3.2, circolare n. 28 del 2022, pag. 165).
Infine, al proposito, osserva che l’articolo 1, lettera m) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 definisce come finestre comprensive di infissi “le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili e dei cassonetti comprensivi degli infissi‘.
Conclusione dell’Agenzia: “Si ritiene, pertanto, che i cassonetti, ove presenti, concorrano al calcolo della predetta superficie”.
Immagine. Doc. Coserplast