Leggi e Sentenze

Le principali leggi, regolamenti e direttive che governano il settore Serramenti e Chiusure sono:

Regolamento Prodotti da costruzione n. 305/2011 detto anche CPR (Construction Products Regulation): legge dell’Unione europea recepita obbligatoriamente dall’Italia che fissa le regole per l’immissione dei prodotti da costruzione sul mercato. Quindi anche i serramenti sono soggetti al CPR.

Dlgs 16 giugno 2017, n. 106 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione. Punisce in particolare l’assenza di marcatura CE.

Codice al Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche prevede la tutela dei diritti del consumatore dell’utenza

Leggi energetiche nazionali: DM 26 giugno 2015

Leggi sull’acustica: DPCM 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Per i serramenti resistenti al fuoco e/o tenuta di fumi e porte sulle vie di fuga:

Vedi legislazione specifica del Ministero dell’interno

Per i serramenti motorizzati:

Oltre al CPR vedi anche: Direttiva Macchine, Direttiva Compatibilità elettromagnetica, Direttiva Bassa Tensione, Direttiva RED

 

NO MARCATURA CE E DOP
Sono un rivenditore di serramenti. Ho scoperto che il mio fornitore di serramenti non mi fornisce i documenti di corredo alla marcatura CE e alla DoP. Che cosa rischia lui? Che cosa rischio io?
Risponde l’arch. Mario Sanvito, esperto di normativa e qualità
Risponde l’arch. Mario Sanvito, esperto di normativa e qualità

Il fabbricante rischia le punizioni del Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017. In particolare, come prevede l’art. 19, rischia una multa da 4 a 24 mila €  o anche l’arresto  se è prodotto resistente al fuoco o prodotto strutturale.

Il rivenditore rischia le sanzioni dell’art. 21. Ma se assume il ruolo di fabbricante ovvero vende a suo nome, ricade sotto quanto prevede l’art. 19, citato poco prima.

Risponde l’arch. Mario Sanvito, esperto di normativa e qualità
Risponde l’arch. Mario Sanvito, esperto di normativa e qualità

In generale, il produttore deve fornire le istruzioni di posa, uso e manutenzione come previsto dalla CPR, il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011, come meglio precisato nella norma EN applicabile al prodotto.
Se il serramento è motorizzato anche i documenti previsti dalla direttiva Macchine e norma EN di supporto, valida per il serramento motorizzato considerato.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

La differenza tra i due contratti è sottile ma comporta l’applicazione di discipline molto diverse, anche in termini di responsabilità e garanzie. Generalmente, si parla di fornitura quando vengono impiegati prodotti in serie o comunque da catalogo, al di là delle ovvie modifiche a misura fatte volta per volta. Si ricadrà invece nell’appalto in caso di realizzazione di prodotti cosiddetti “speciali”, con una maggiore predominanza dell’attività di progettazione e di manodopera. La presenza della posa accanto alla fornitura renderà poi il contratto perfezionato di natura cosiddetta “mista” con applicazione comunque di alcune norme dell’appalto.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

Occorrerà anzitutto verificare i termini contrattuali inseriti nell’ordine inviato ai fornitori e verificare se eventuali richieste di revisione prezzi erano stato espressamente escluse. In ogni caso poi, Le consigliamo di richiedere a Sua volta al cliente una revisione del prezzo legittimata dalle circostanze eccezionali e imprevedibili che hanno interessato, e interessano tuttora, il mercato. Esistono al riguardo delle norme del codice civile -e non solo- poste a tutela degli operatori e che possono essere invocate.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

Certamente. Atteso il particolare periodo in cui ci troviamo è indispensabile, anche per i “piccoli”, chiarire prima della firma degli ordini le condizioni della fornitura. In particolare, sarà importante inserire espressamente nei contratti una previsione che escluda l’applicazione delle norme che consentono eventuali revisioni del prezzo, da considerarsi quindi fisso, invariabile e, pertanto, bloccato dal momento in cui viene sottoscritto l’ordine.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

Il nostro ordinamento non contiene una precisa definizione della “forza maggiore” la quale, comunque, raccoglie tutti quegli eventi impeditivi che vanno oltre il controllo delle parti, non imputabili alle medesime e che non si sarebbero potuti prevedere, prevenire, superare, o rimediare con l’esercizio della migliore diligenza. Senz’altro quindi la pandemia da Covid-19 nell’anno 2020 ha rappresentato una causa di forza maggiore. Oggi, pur senza essere usciti dalla pandemia, la forza maggiore da Covid-19 potrà essere invocata solo a fronte di eventi nuovi, come ad es. nuovi lockdown o altre restrizioni non prevedibili delle autorità.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

Confermo l’assoluta opportunità ed utilità di procedere alla registrazione del marchio, che dà anche più valore all’azienda e ai prodotti. È possibile procedere alla registrazione in autonomia, seguendo la procedura prevista sul sito della Camera di Commercio, o farsi affiancare da esperti, meglio se iscritti all’Ordine Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale. Il costo dell’operazione varia a seconda delle classi di servizi e/o prodotti che si intende registrare. Prima di registrare il marchio è poi, in ogni caso, opportuno far eseguire una ricerca di anteriorità che permetta di verificare che non esistano marchi uguali (o molto simili) già registrati per le medesime classi di servizi o prodotti.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

La soluzione da intraprendere varia ovviamente da caso a caso. Sarà comunque senz’altro opportuno effettuare subito un sollecito di pagamento formale da inviare all’impresa a mezzo Pec minacciando, se è possibile, anche la sospensione della fornitura. In caso di esito infruttuoso del sollecito sarà poi indispensabile rivolgersi quanto prima a un legale di fiducia, che avvierà la procedura di recupero del credito più adatta a seconda del caso di riferimento.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

Il contenuto del contratto di manutenzione dei serramenti varierà a seconda della prestazione che si intende offrire. Molti contratti prevedono, a fronte di un impegno di durata di diversi anni, la copertura della manutenzione ordinaria programmata, con opzioni per la manutenzione straordinaria e/o un listino prezzi concordato per le riparazioni e gli imprevisti. In ogni caso risulta importante specificare quali interventi e voci di spesa saranno concretamente ricompresi e le tempistiche, al fine di delimitare sia i costi che le eventuali responsabilità.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

Con riferimento al Superbonus 110% la circolare n. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo nel caso in cui abbiano utilizzato il credito d’imposta in maniera irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Di conseguenza, se durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il soggetto non aveva diritto alla detrazione, colui che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

In questi casi è importante muoversi tempestivamente onde evitare che eventuali danni possano aggravarsi. Le consiglio di inviare al posatore una comunicazione formale a mezzo Pec in cui gli intima di provvedere entro un termine molto breve al rispristino/rifacimento della posa informandolo che, in mancanza di un suo intervento, Lei procederà in autonomia addebitando il costo e i danni conseguenti. Una volta decorso il termine della diffida potrà procedere. Le suggerisco però, prima del ripristino, di effettuare delle foto o fare altri rilievi al fine di cristallizzare l’inadempimento del posatore.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

Non è del tutto vero. L’art. 1467 del codice civile prevede, per i contratti ad esecuzione differita come il Suo, che se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per fatti straordinari e imprevedibili (come effettivamente avvenuto a causa della pandemia prima e del conflitto in Ucraina poi), la parte che deve eseguire la prestazione può domandare la risoluzione del contratto. Il cliente dal canto suo può evitare che ciò accada offrendo di modificare equamente le condizioni economiche. Nel caso ciò non avvenisse sarà quindi possibile risolvere il contratto ma con restituzione dell’acconto ricevuto come anticipo.

Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA
Risponde l’avv. Annalisa Callarelli, Studio SCLA

Le clausole soggette doppia firma sono quelle cosiddette vessatorie, ossia quelle che determinano uno squilibrio del contratto a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro. Rientrano tra queste, ad esempio, le clausole contenenti limitazioni di responsabilità, la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione. Al contrario la clausola di revisione del prezzo non rientra nelle precedenti fattispecie, anzi con specifico riferimento alla disciplina prevista per i contratti d’appalto è la legge stessa a prevedere il diritto alla revisione del prezzo al verificarsi di determinate condizioni.

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