Per gli atti firmati digitalmente la registrazione è automatica. È stato cancellato l’obbligo di consegnare fisicamente, all’ufficio fiscale competente, una stampa cartacea del documento o un supporto informatico con all’interno la copia dello stesso
Significativo passo in avanti nello snellimento delle pratiche burocratiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato eliminato l’obbligo di consegna fisica degli atti se questi portano la firma digitale. Infatti per gli atti firmati digitalmente, inviati tramite PEC-posta elettronica certificata- o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, la registrazione è automatica. Cade la necessità di consegnare all’ufficio una copia cartacea o un supporto (ad esempio, Cd o Dvd) contenente la stessa copia.
Registrazione automatica degli atti
L’utilizzo diffuso dei documenti elettronici, spiega l’Agenzia, ha ispirato una procedura specifica per la registrazione degli atti con firma digitale. In questi casi la richiesta di registrazione può essere fatta tramite:
-posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente;
-il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Contenuti della richiesta
La richiesta di registrazione deve contenere:
-l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte
-il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità)
-eventuali allegati all’atto da registrare
-la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti (al riguardo, ricordiamo che l’imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).
Registrazione con riscontro
Una volta effettuata la registrazione con una delle due descritte modalità, non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.
Al richiedente verrà dato riscontro circa l’avvenuta registrazione dell’atto oppure sulla necessità di integrare la documentazione pervenuta.
La nuova possibilità non è applicabile ai casi in cui sia già disponibile una procedura telematica per il tipo e il formato dell’atto da registrare (ad esempio, la cessione di quote di Srl).
Immagine: doc. Cna Lecce