La CNCE, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, rettifica una FAQ dello scorso anno e precisa quando la fornitura e posa o la sola posa dei serramenti richiede l’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera. Se l’azienda applica un contratto diverso da quello edile, non necessita il relativo certificato.
Il certificato di congruità della manodopera
Il rilascio del certificato di congruità della manodopera è previsto nell’ambito dei lavori pubblici e privati. Questi ultimi di importo pari o superiori a 70000 euro. Si tratta di una misura studiata per verificare la coerenza tra la manodopera utilizzata in un lavoro edile e l’entità e la tipologia dei lavori svolti, a garanzia della corretta concorrenza sul mercato. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute al rilascio dell’attestazione della congruità della manodopera in edilizia sancita dal DM n. 143/2021 che ha recepito integralmente l’Accordo delle parti sociali del settore del 10 settembre 2020.
FAQ sulla congruità della manodopera
Regolarmente la CNCE, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, emette delle FAQ di chiarimento in merito alle problematiche più rilevanti emerse a proposito della congruità della manodopera. Con la Comunicazione n. 837 dell’8 febbraio 2023, la Commissione ha emesso alcune FAQ una delle quali, la n. 9, riguarda la fornitura e posa o la sola posa di serramenti. La FAQ n. 9 afferma:
“A sostituzione della FAQ n. 2 della Comunicazione CNCE n. 812/2022 l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità”.
La FAQ sostituita
Per completezza di informazione riportiamo qui di seguito la FAQ. 2 che per fortuna è stata sostituita.
2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.
Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.