Cinque anni fa la Gazzetta Ufficiale di venerdì 7 aprile 2018 pubblicava il Decreto del 2 marzo 2018 che riportava l’elenco non esaustivo delle opere edilizie realizzabili in regime di edilizia libera, ovvero non richiedenti alcun titolo abilitativo.
Sono parecchie le opere dell’area serramenti-chiusure tecniche–schermature solari incluse tra gli interventi di edilizia libera. Sono, quindi, opere che non necessitano alcun titolo abilitativo. Tuttavia, edilizia libera non significa edilizia liberata. Chi le esegue e chi le fa eseguire sono pur sempre tenuti a rispettare le regole urbanistiche comunali e le normative di settore.
Di edilizia libera abbiamo parlato parecchio negli ultimi tempi. A settembre una legge faceva rientrare tra gli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo le vetrate panoramiche, vedi news. Negli ultimi giorni a più riprese abbiamo citato sentenze di giustizia amministrativa, vedi qui e qui, che riguardano le pergotende. Sono prodotti di gran successo al pari delle vetrate panoramiche e che rientrano da tempo tra le opere di edilizia libera.
Il decreto sull’edilizia libera
A far testo in materia è il Decreto del 2 marzo 2018 “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”. E’ apparso sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 7 aprile 2018, clicca qui per scaricarlo. Il Glossario è scaricabile anche alla fine dell’articolo.
Gli interventi
Il Decreto contiene numerose voci di interesse per serramentisti, rivenditori, fabbri e carpentieri e operatori del settore tende. Sono prodotti come: serramenti e infissi interni e esterni, elementi di chiusura, inferriate, parapetti e ringhiere, gazebo e serre, tende e pergotende, tensostrutture…La Tabella che è al centro del provvedimento contiene su quattro colonne: il regime giuridico dell’opera, la categoria dell’intervento, il tipo di opera e l’elemento.
Le regole da rispettare
Dicevamo poco sopra che edilizia libera non significa edilizia liberata o selvaggia. La Tabella sopra accennata inizialmente premette che le opere vanno eseguite “nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004)”.
Sarà compito di chi esegue le opere e del suo committente informarsi dell’esistenza di eventuali vincoli come quelli sopra descritti. Utile sarà consultare i siti degli enti preposti -Regioni, Comuni – dove si possono rinvenire molte informazioni sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Ennio Braicovich
Immagine: Pergotenda e vetrate panoramiche doc. Professione Infissi