La Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 85 del 11-4-2023 ha pubblicato il tanto discusso DL 11 convertito dal Parlamento nella Legge 38_2023. E’ entrata in vigore oggi 12 aprile 2023.
Finalmente la Gazzetta Ufficiale di ieri 11 aprile ha pubblicato la Legge 38_2023 che converte il DL 11, quello dello stop a cessioni del credito e allo sconto in fattura. Il che non è vero in senso assoluto poiché vi sono tante piccole eccezioni, come vedremo qui di seguito.
Scarica qui sotto il testo della Legge 38_2023
Dal DL 11 alla Legge 38_2023
Abbiamo riferito con dovizia di particolari dei contenuti del DL 11 al momento della sua uscita, delle grandi proteste che esso ha suscitato e dell’ampio dibattito prima alla Camera e poi al Senato. Qui riteniamo utile riprenderne le linee essenziali. Anzitutto una rassicurazione generale: nulla cambia per le aliquote e le scadenze di vari bonus fiscali così come stabilite dalla Legge di Bilancio 2023.
Superbonus per condomini e villette
Condomini e proprietari di villette per godere del Superbonus 110% avrebbero dovuto presentare la Cilas entro il 16 febbraio. In questo caso potranno odere ancora di cessione del credito e sconto in fattura, sempre che trovino un’impresa o una banca disposta a tanto. Se non l’hanno fatto, passano direttamente al Superbonus 90%. In ogni caso devono anticipare di tasca propria i finanziamenti necessari per i lavori, magari ricorrendo a un prestito ponte, e passando alla detrazione diretta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il Superbonus si spegne…
E’ uno scenario durissimo che spegne ogni speranza perché occorre essere capienti fiscalmente per i 4 anni successivi ai lavori. Prendiamo il caso di una villetta. La media dei lavori da Superbonus comporta un investimento medio di 117mila euro, vedi i dati Enea qui. Il che significa detrarre ogni anno 29mila euro. Una cifra praticamente impossibile anche per i benestanti non fosse altro perché il Decreto Aiuti-Quater alla fine dello scorso anno ha fissato il tetto ISEE per il Superbonus per le unità unifamiliari a 15mila euro. Insomma, addio a lavori da Superbonus per villette e unità indipendenti e pure per i condomini.
Il Superbonus 110% vive invece per…
La cessione del credito vale ancora per gli immobili degli IACP, delle Onlus e delle cooperative. Idem per gli immobili situati in zone colpite da terremoti dal 2009 in poi e più recentemente da inondazioni, vedi Marche. Vale pure gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche (bonus 75%).
Infissi in edilizia libera secondo la Legge 38_2023
Interventi come la sostituzione dei serramenti effettuati in regime di edilizia libera concordati prima del 17 febbraio, data di entrata in vigore del DL 11, godono ancora di sconto in fattura e cessione del credito sotto determinate condizioni. Come scrive la legge 38: “nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Accolte le richieste delle Associazioni
La formulazione del testo per gli interventi concordati tra cliente e foritore prima del 17 febbraio 2023 accoglie pienamente le richieste delle principali Associazioni del serramento, vedi qui. Il testo non rappresenta un vantaggio per la categoria dei serramentisti ma tiene pienamente conto solo del fatto che il tempo di attraversamento di un ordine di serramenti è generalmente molto lungo trattandosi di prodotti personalizzati al massimo per misure, tipologie, accessori, vetri, materiali, colori… Ovviamente, occorre prestare attenzione alle conseguenze penali in caso di mendacio. E naturalmente addio a sconto e cessione dei crediti per interventi effettuati dopo il 16 febbraio.
Crediti per lavori nel 2022
La legge 38_2023 apre la strada della salvezza per coloro che hanno eseguito i lavori nel corso dell’anno appena passato e non sono riusciti a cedere i relativi crediti entro il 31 marzo, come avrebbero dovuto. Pena il pagamento di 250 euro potranno far slittare al 30 novembre la comunicazione dell’avvenuta cessione all’Agenzia delle entrate.
Detrazione su 10 anni
Il contribuente che non riesce a detrarre nel periodo di 4 anni le spese effettuate sotto il Superbonus ora può optare per la detrazione su 10 anni. Sarà un periodo più lungo ma almeno non rischia di perdere i crediti di cui ha diritto.
Sconto in fattura per le ‘barriere architettoniche’
Uno dei pochissimi interventi per cui sopravvivono cessione del credito e sconto in fattura è l’intervento per il superamento delle barriere architettoniche. Intervento per cui è prevista l’agevolazione fiscale del 75%. Lo prevede il comma 1bis dell’aticolo 2.
Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del medesimo decreto-legge.
1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ennio Braicovich