Il tema della detraibilità delle motorizzazioni di oscuranti e serramenti sotto il bonus 75% per il superamento delle barriere architettoniche è emerso in questi giorni di grandi discussioni sull’agevolazione fiscale. Un webinar informativo di Anfit, tenutosi settimana scorsa, ha puntato i riflettori anche su questo aspetto.
Sono agevolate le motorizzazioni di oscuranti e serramenti nell’ambito di lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche? E’ questo un tema di grande dibattito nel settore dei serramenti ed è stato finora poco trattato oppure trattato in maniera marginale. L’argomento è emerso anche durante un seguito webinar informativo di Anfit tenutosi settimana scorsa dedicato alla problematica del bonus 75% per gli interventi di soli infissi, che hanno avuto recentemente il via libera dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 17E. La parte dedicata alla normativa tecnica e fiscale è stata trattata con ampio respiro dall’ing. Dario Poletti, responsabile tecnico di Anfit, mentre l’aspetto “sconto in fattura e cessione del credito” è stato affrontato dal dott. Andrea Martellucci, credit manager. Come forse noto, vedi news, l’associazione ha recentemente esteso la cessione del credito anche al bonus 75%, grazie all’accordo con Banca Intesa. Qui ci concentreremo sulla risposta data alla domanda:
Sono agevolate le motorizzazioni di oscuranti e infissi?
L’ing. Poletti ha subito messo in luce che il DM 236/1989, riferimento di legge per le prescrizioni tecniche in tema di superamento delle barriere architettoniche “sconta un importante disallineamento rispetto all’evoluzione tecnologica di settore”. Basti pensare all’anno di emanazione del decreto, che lascia presupporre che esso sia stato concepito quasi quattro decenni fa quando parlare di serramenti motorizzati era avveniristico. E in effetti, evidenzia Poletti, un esempio di disallineamento in materia “è dato dal comparto della domotica, che nell’ambito dei serramenti e dell’abbattimento delle barriere architettoniche si traduce nella automazione/motorizzazione di serramenti e, soprattutto, accessori”.
Per deduzione
Quindi il DM 236/1989 non offre risposta esplicita al nostro quesito. Tuttavia una risposta può essere offerta, ha sottolineato l’esperto, combinando “le indicazioni generali di tale documento, i contenuti dell’articolo 119-ter del DL Rilancio e le risposte dell’Agenzia delle Entrate a interpelli che hanno toccato anche questa materia”. Per deduzione si può affermare perciò che la tecnologia delle automazioni e motorizzazioni di oscuranti e serramenti “di particolare ausilio per le persone con limitazioni motorie, rientra a pieno titolo nell’ambito degli interventi agevolabili tramite il Bonus Barriere Architettoniche 75%”.
Il caso delle chiusure oscuranti
Nel Decreto 236/1989 le parole persiane, tapparelle e scuri non sono mai menzionate, ha messo subito in chiaro il relatore. Tuttavia “interpretando il senso generale del decreto, la chiave di lettura che attualmente si ritiene più affidabile è la seguente:
–la mera sostituzione di chiusure oscuranti “standard” con altre chiusure oscuranti “standard” non rientra nel campo di applicazione dell’incentivo, mentre
–la motorizzazione di una chiusura esistente non motorizzata o la sostituzione di una chiusura oscurante esistente non motorizzata con una motorizzata si considerano meritevoli di accedere all’incentivo in quanto rappresentano interventi che garantiscono un concreto effetto di abbattimento delle barriere architettoniche”.
Anche in due leggi di Bilancio
Concordiamo perfettamente con la valutazione del responsabile tecnico di Anfit. Ci permettiamo solo di aggiungere che il primo provvedimento che ha introdotto il bonus 75% – art.1, comma 42 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – già prevedeva la detrazione del 75% per le spese
“per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché’, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito”.
Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Possiamo ragionevolmente concludere, sempre con prudenza, che anche le spese per le motorizzazioni di oscuranti e serramenti, per le schermature solari e i cancelli, sono agevolabili sotto il bonus 75%.
Invito alla prudenza
Come nota finale e affatto marginale, è bene evidenziare quanto l’ing. Poletti ha premesso durante il webinar:
“Senza scendere in valutazioni etiche legate all’opportunità di utilizzare il Bonus Barriere Architettoniche 75% (e le relative opzioni di fruizione alternative alla detrazione), questo strumento, data l’assenza di uno storico nell’ambito del mondo dei serramenti, è inevitabilmente caratterizzato da alcuni margini di incertezza. ANFIT ha svolto attente verifiche in merito, ma non è possibile escludere che future precisazioni legislative o nuove indicazioni puntuali dell’Agenzia delle Entrate possano in parte fornire indicazioni integrative e/o alternative rispetto a quelle di seguito presentate“.
Le parole sono chiare.
Ennio Braicovich
Immagine: doc. Somfy