Dibattito effervescente in corso su quale sia la misura corretta dell’altezza maniglia delle portefinestre per rientrare all’interno delle specifiche tecniche del DM 236: In sintesi, altezza maniglia da 100 a 130 cm da terra oppure da 85 a 95 cm, sempre da terra? Di assoluto rilievo la risposta del Comune di Venezia fornita a un progettista.
Altezza maniglia delle portefinestre: così il Comune di Venezia
Messaggio di ECCEZIONE
martedì 4 luglio 2023 – 08:02
Da: edilizia@pec.comune.venezia.it
A: cosimo.bianchi@archiworldpec.it
L’Amministrazione [c_l736] Comune di Venezia, Area Organizzativa Omogenea [c_venezia] Comune di Venezia
le comunica che alla sua email da titolo: ALLA C.A. UFFICIO TECNICO EDILIZIA è stata data la seguente risposta:
Gentile architetto Bianchi, il D.M.236/89 al punto 8.1.3 “infissi esterni” disciplina le caratteristiche delle finestre, ne è prova la collocazione della maniglia ad altezza tra 100 e 130 cm (consigliata 115 cm), in quanto il parapetto deve essere alto almeno 100 cm, per ragioni di sicurezza. La portafinestra, ancorché serramento esterno, fa invece capo alla disciplina dell’art. 8.1.1 “porte” che prevedono l’altezza della maniglia ad almeno 80 cm da terra, con luce netta pari a 75 cm.
Cordiali saluti
(Evidenziazione in grassetto nostra)
Una mail chiarificatrice
Letta da lontano la mail potrebbe apparire incomprensibile ai più. E’ più chiara se la si colloca all’interno del grande dibattito attualmente in corso nel mondo del serramento sulle caratteristiche tecniche degli infissi posti in detrazione sotto il bonus 75% per il superamento delle barriere architettoniche. Cme noto le caratteristiche tecniche sono state fissate nel DM 236/1989 che non sempre è chiaro in tutti i passaggi.
I dubbi sull’altezza maniglia delle portefinestre
La mail del Comune di Venezia risponde ai dubbi del progettista, arch. Cosimo Bianchi, collaboratore dell’Accademia AmbrosiPartner, che, dopo un lunghissimo ragionamento sul DM 236, vedi in allegato, affermava:
“….secondo la mia interpretazione le porte finestre non vanno omologate alle finestre ma alle porte interne, e quindi devono rispettare, per quanto riguarda ilimiti prescrittivi del DM 236/89 l’altezza dellamaniglia e della luce netta, quanto riportatonell’art. 8.1.1 per le porte interne.
Poiché non esiste alcuna maniera alternativa per risolvere questo dubbio, per evitare errori, chiedo cortesemente a questo spettabile ufficio di chiarire la sua interpretazione alla quale mi atterrò“.
Due scuole di pensiero sull’altezza maniglia delle porte finestre
Sul tema da metà aprile in poi all’interno del mondo del serramento si stanno confrontando due scuole di pensiero e di lettura del DM 236. La prima assimila, quasi spontaneamente, le portefinestre alle finestre e quindi l’altezza della maniglia va considerata all’art. 8.1.3, ossia compresa tra 100 e 130 cm da terra. La seconda scuola di pensiero assimila, sempre ai fini del DM 236, le portefinestre alle porte interne e quindi, come dettato dall’art. 8.1.1, “L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm)”. Questa seconda linea, su cui si è attestato pure l’Ufficio tecnico del Comune di Venezia, porta di sicuro al soddisfacimento delle esigenze del DM 236 e di conseguenza al bonus 75% per il superamento delle barriere architettoniche. La prima scuola di pensiero non ci pare conduca a granchè.
Ennio Braicovich
Qui il pdf del DM 236
In allegato il documento interpretativo dell’Accademia AmbrosiPartners sull’altezza maniglia delle portefinestre