Dal 21 ottobre stop della nota piattaforma Xbonus alle pratiche Ecobonus e Bonus Casa con sconto in fattura finora gestite in deroga al DL 11/2023 del 16 febbraio 2023
A partire dal 21 ottobre la nota piattaforma Xbonus bloccherà le pratiche Ecobonus e Bonus Casa con sconto in fattura finora gestite in deroga al DL 11/2023 del 16 febbraio 2023.
Il blocco delle pratiche Ecobonus e Bonus Casa
Lo comunica la stessa piattaforma precisando che il blocco riguarda le pratiche Ecobonus e Bonus Casa gestite sulla base della presentazione di un’autocertificazione di accordo vincolante tra cliente ed installatore precedente la data di entrata in vigore del Decreto. Entro il 20 ottobre 2023 è necessario inviare ai controlli di Piattaforma le nuove pratiche inserite complete di tutta la documentazione. Sempre entro la stessa data è necessario inviare ai controlli di Piattaforma anche le pratiche riaperte con segnalazioni di anomalia corredate delle correzioni richieste.
La piattaforma Xbonus precisa che fornirà ulteriori informazioni in merito alla gestione delle pratiche che, prima del 16 febbraio 2023, siano state inviate in modalità autonoma, oppure abbiano ricevuto pagamento in acconto o abbiano ottenuto un titolo abilitativo.
Pratiche Ecobonus e Bonus Casa in deroga al DL 11
La piattaforma Xbonus aveva riattivato le pratiche Ecobonus e Bonus Casa con sconto in fattura, vedi news, qualche giorno dopo la pubblicazione della legge n. 38 che ha convertito in legge il già citato DL 11. Interventi come la sostituzione dei serramenti effettuati in regime di edilizia libera concordati prima del 17 febbraio, data di entrata in vigore del DL 11, possono godere ancora di sconto in fattura e cessione del credito sotto determinate condizioni. Ora Xbonus bloccherà tali pratiche a partire dal 21 ottobre.
L’accordo vincolante tra le parti
La legge 38 prevede l’autocertificazione di accordo vincolante ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura in alcuni specifici casi. “nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.