In una risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna conferma che, nel caso di interventi in edilizia libera di sostituzione serramenti, contribuente e serramentista possono dichiarare mediante atto notorio la data inizio lavori.
Qualche giorno fa, vedi news, avevamo dato della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate dell’Emila Romagna a una contribuente che voleva indicazioni precise su come stabilire la data inizio lavori nel caso di fornitura e posa di serramenti in edilizia libera. La richiesta era importante per la contribuente perché riteneva di potersi avvalere delle condizioni più vantaggiose per il bonus 75% prima dell’arrivo del DL 212 entrato in vigore il 30 dicembre 2023, vedi news. Una data che fa da spartiacque tra prima e dopo il DL 212. Lavori eseguiti prima significa non solo potersi avvalere del bonus 75% per i serramenti ma anche delle interessanti opzioni sconto in fattura/cessione dei crediti.
Atto notorio per la data inizio lavori
Della risposta ad interpello hanno dato conto ieri sera in una live sui social Paolo e Leonardo Ambrosi della omonima Accademia che potete ancora cogliere qui. Due i quesiti posti dalla interpellante. Il primo è se la data inizio lavori per serramenti in edilizia possa essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal committente e dal fornitore. Positiva la risposta dell’AdE che scrive: “per gli interventi in edilizia libera è corretto attestare la data di inizio lavori mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa, sia dal committente che dal fornitore, ai sensi dell’articolo 47 Dpr 445/2000. Ciò in analogia con quanto previsto dall’art.2 comma 3 lett. b) DL 11/2023 (cosiddetto decreto ”blocca cessioni‘‘).
Data sopralluogo del fornitore?
Il secondo quesito è se, sempre per un intervento in edilizia libera di sostituzione infissi, il sopralluogo del fornitore possa essere considerato ”inizio lavori”, senza ulteriore precisazione. Qui l’AdE si arrende e dichiara candidamente “non può essere stabilito in questa sede quale sia nel caso specifico l’inizio lavori, e quale debba essere dunque il contenuto della dichiarazione di atto notorio” citata al precedente quesito. E, quindi, di fatto demanda il tutto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di entrambi i soggetti, il cliente e il serramentista.
Risposte positive
Commentando nella live Leonardo Ambrosi ha posto in luce la positività soprattutto della prima delle due risposte. Così il serramentista, che spesso prende accordi verbali e sigla le intese con una stretta di mano, sa che per lavori eseguiti prima del 30 novembre si apre la strada dell’atto notorio suo e del cliente con le condizioni più favorevoli che ne conseguono. Al pari di quello che è successo lo scorso anno con DL 11, come conferma l’AdE. La documentazione comprende interpello, interpretazione e documenti relativi, è disponibile presso l’Accademia AmbrosiPartner al prezzo di 130,00€.
Ennio Braicovich