L’Agenzia delle entrate comunica con la circolare n. 31/E che il secondo acconto Irpef per autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro va al 16 gennaio 2024
Il decreto collegato alla manovra 2024 (Dl n. 145/2023, “decreto Anticipi”) prevede un differimento di 46 giorni per il pagamento del secondo acconto Irpef per autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro. Con la circolare n. 31/E dell’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti su questo provvedimento.
Per autonomi e imprenditori individuali
L’Agenzia ricorda che per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024. Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.
La verifica sui ricavi
Per verificare il rispetto del “tetto”, fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).
I beneficiari
Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. In base al dettato normativo, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. La circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione.