La Circolare 17E dell’Agenzia delle entrate, siglata autorevolmente dal direttore Ruffini il 26 giugno 2023, fornisce un utile aggiornamento sulle detrazioni edilizie e rappresenta il seguito delle circolari n. 14/2023 e n. 15/2023. Ma soprattutto rappresenta un’utile guida per contribuenti e operatori dell’edilizia all’applicazione del bonus 75pc antibarriere architettoniche. Le novità sono parecchie. I punti di merito ma anche quelli da chiarire.
La Circolare 17E appena pubblicata porta un titolo lunghissimo: “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022”. Essa alle pagine 84-88 chiarisce molti punti relativi al bonus 75pc, come da noi subito annunciato qui. Qualche punto rappresenta un’assoluta novità. Continuiamo l’analisi del documento mettendo in luce i punti di merito e quelli da chiarire. I testi in corsivo sono tratti dalla Circolare 17E.
I punti di merito della Circolare 17E
E’ il primo documento dell’Agenzia delle entrate che affronta in maniera complessiva il bonus 75pc e i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche. Essa integra la Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, che dedica pochissimo spazio all’argomento e che si rivela ormai obsoleta. Come noto, e come confermato da Legge di Bilancio 2023 tale agevolazione extra large è valida fino al 31 dicembre 2025 e consente la detrazione su 5 anni. La detrazione spettante va portata in diminuzione dell’imposta dovuta nell’anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi. E’ l’unica agevolazione rimasta che consente lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Tutti gli edifici sono coinvolti
Opportunamente il testo precisa: la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Come forse noto, la detrazione spetta anche se non vi è presenza di un disabile nell’unità immobiliare. Il concetto è stato espresso nella Circolare n. 7E del 25 giugno 2021.
Chiarimenti e precisazioni
La Circolare 17 chiarisce senza ombra di dubbio che i lavori di superamento delle barriere architettoniche eseguiti negli appartamenti in condominio possono accedere al bonus 75pc;
-precisa che in tal caso il massimale di spesa massima ammissibile è di ben 50mila euro, fatto decisamente inedito;
Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.
Doppio incentivo se…
-nel caso di appartamento in condominio, se del caso, prevede un doppio incentivo e per i lavori in appartamento e per i lavori in condominio;
Pertanto, ad esempio, qualora l’intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.
– puntualizza che il bonus 75pc non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”;
Gli interventi
-chiarisce in dettaglio le tipologie dei lavori direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’elenco comprende, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
Una visione ampia degli interventi agevolabili
La Circolare 17E offre una visione ampia dei singoli interventi. In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989. Inoltre la medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari;
In pratica sono agevolati tutti gli interventi necessari a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
I punti da chiarire
La Circolare offre a pag. 88 una tabella relativa alla Documentazione da controllare e conservare. Al secondo posto viene citata la:
Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile.
Non si specifica chi sia il soggetto che autocertifica. Che sia lo stesso contribuente sulla base delle fatture erogate dai fornitori? oppure il fornitore?
La documentazione attestante
Un altro punto da chiarire in tabella a pag. 88 riguarda l’ultima voce:
Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Sarebbe stato opportuno elencare in dettaglio gli elementi che compongono tale documentazione. Vien subito da pensare alla relazione tecnica ex DM 236 redatta da un progettista abilitato. Ma che cosa succede quando si sostituiscono dei serramenti in edilizia libera e non vi è un progettista? E’ evidente che il compito di redigere la relazione tecnica ricade allora sul serramentista o sul rivenditore. Egli/ella dovrà sostanziare tale documentazione con un adeguato supporto fotografico pre- e post intervento, con misurazioni e disegni tecnici e con una relazione attestante i singoli interventi effettuati. Tuttavia nel caso di sconto in fattura, le piattaforme di verifica fiscale e trasmissione crediti fiscali, come quella di Deloitte, richiedono l’asseverazione iniziale e quella finale da parte di progettista abilitato. Ingegnere, architetto, geometra.
Il punto debole della Circolare 17E
-nel caso di sostituzione dei vecchi infissi con infissi a risparmio energetico, manca ogni riferimento a una comunicazione via Portale Enea riservato agli interventi a risparmio energetico. Tale comunicazione è obbligatoria di legge essendo rilevante per i calcoli di risparmio energetico nazionale, come previsto dal protocollo di Kyoto e da obblighi comunitari oltre che statali, vedi news.
Si ringrazia per il contributo il dott. Paolo Ambrosi e l’ing. Giovanni Tisi
Ennio Braicovich