Dopo lo sconquasso causato dal DL 11 che ha abolito quasi del tutto cessione dei crediti e sconto in fattura per i bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate pubblica la Circolare 27 che formalizza i cambiamenti legali e fiscali in materia avvenuti negli ultimi mesi. Chiarisce anche punti dubbi. Il documento delinea un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta e ha previsto particolari fattispecie di remissione in bonis.
A otto mesi di tempo dal DL 11 che bloccò drasticamente cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate pubblica la Circolare 27 che fornisce chiarimenti in merito. Il documento è intitolato Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi. È scaricabile qui.
La Circolare 27 puntualizza le deroghe
Come noto, il decreto “Cessioni”, a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe, impone che i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi possono fruire esclusivamente della detrazione diretta ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, lo sconto in fattura e la cessione del credito risulta pertanto ancora possibile per:
• le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
• le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus. Sempre che alla data del 16 febbraio 2023, risulti presentata la Cila, adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Altre deroghe
Riguardano le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, come la sostituzione dei serramenti. Per essi, alla data del 16 febbraio 2023, deve risultare presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario. Oppure siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo. Oppure ancora, nel caso in cui non siano ancora iniziati, qualora sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. E risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.
IACP ed eventi sismici
L’elenco delle deroghe include anche:
• gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri
• gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
La Circolare 27 su responsabilità e remissione in bonis
La Circolare 27 tratteggia anche un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta che farà felici banche e istituzioni finanziarie. E indica nuove ipotesi di remissione in bonis. Ovvero la possibilità di sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.