Dopo attenta analisi e aver sentito l’Agenzia delle entrate – per le vie brevi -, l’Ufficio Fiscalità della CNA dà il via libera all’utilizzo del bonus 75% per i soli infissi quale superamento delle barriere architettoniche. Il presidente di serramentisti di CNA Produzione Mauro Sellari: “Un’opportunità da cogliere con la massima attenzione e prudenza”.
Importante presa di posizione da parte di CNA sull’utilizzo del bonus 75% per gli interventi di soli infissi quale superamento delle barriere architettoniche. Un argomento all’ordine del giorno nel settore dei serramenti specie dopo la risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate, vedi qui.
Prudenza con il bonus 75%
Commenta brevemente Mauro Sellari, presidente di CNA Produzione-Serramenti & Infissi: “Dopo un’attenta analisi della situazione la nostra indicazione è quella di utilizzare questo tipo di incentivo. Naturalmente raccomandiamo la massima prudenza ed attenzione. Dobbiamo ricordare quanto è già successo a febbraio con il DL 11. E prima ancora con il blocco della cessione dei crediti effettuato dalle banche che ha creato molti problemi agli imprenditori”. La raccomandazione di Sellari si riscontra anche nell’atteggiamento dei rivenditori di porte e finestre rivelato dalla nostra indagine di mercato su 600 rivendite, vedi qui. (EB)
La Comunicazione di CNA
Qui di seguito la Comunicazione N. 30 di CNA News Tributarie a cura di Giovanna Aiello Coordinatrice Ufficio Fiscalità Indiretta e Adempimenti della stessa Confederazione.
Barriere architettoniche – per gli infissi esterni detrazione al 75% con sconto in fattura o cessione del credito, ma a certe condizioni
Per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici “già esistenti”, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati sulle nuove costruzioni.
Per usufruire dell’agevolazione fiscale gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Per ciascun tipo di intervento realizzato con la finalità di superare ed eliminare le barriere architettoniche, il presente decreto fissa precisi criteri di progettazione per l’accessibilità e specifiche funzionali e dimensionali che, in caso di sostituzione di infissi esterni, sono indicati, in particolare, negli articoli 4.1.3 e 8.1.3. dello stesso decreto.
Sui lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, in generale, e nello specifico per la sostituzione di infissi esterni l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha confermato che la detrazione fiscale del 75% spetta laddove l’intervento realizzato presenti le caratteristiche tecniche di cui al D.M. n. 236/1989, in linea con quanto già indicato nella circolare del 25 luglio 2022, n. 28/E (cfr pag. 39).
Inoltre, l’Agenzia ha ribadito che la detrazione spetta anche se tale intervento sia effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.
Anche se non specificatamente indicato nella predetta circolare, è necessaria la predisposizione di un documento che attesti che l’intervento realizzato risponde ai requisiti tecnici previsti dal D.M. n. 236/1989 ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
E’ necessario precisare, infine, che l’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 (c.d. blocca crediti) ha riconosciuto la possibilità per il bonus barriere al 75% di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121, comma 2, lettera f-bis, del D.L. n. 34/2020).