Il Senato ha approvato in via definitiva con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, la conversione in legge del decreto-legge n. 11, cosiddetto Decreto Cessione dei crediti. Il testo è quello approvato dalla Camera dei deputati che aveva apportato modifiche al DL 11. A breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il Decreto Cessione dei crediti, detto anche decreto blocca cessioni, ossia il DL 11, si appresta ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione di ieri sera da parte del Senato. Il testo è quello approvato l’altro ieri dalla Camera. Il Senato lo ha approvato con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti.
I punti principali del Decreto Cessione dei crediti
Stop alle cessioni dei crediti e allo sconto in fattura
Il decreto conferma, con eccezioni, lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi per operazioni effettuate dal 17 febbraio in poi. Sono esclusi i bonus per la rimozione delle barriere architettoniche, gli interventi sugli immobili danneggiati dai terremoti dal 2009 in poi e dall’alluvione nelle Marche, gli immobili di Iacp, onlus e cooperative di abitazione e i lavori di riqualificazione urbana.
Deroghe per edilizia libera e non
Sconto in fattura e cessioni del credito valgono ancora se:
-risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
-per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto – 17 febbraio – non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (lettera b). Questo e’ il caso tipico della sostituzione degli infissi in condizioni di edilizia libera che se concordati prima del 17 febbraio.
Proroga edifici unifamiliari
L’articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. La disposizione, al comma 1, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Cessioni 2022
L’invio della comunicazione, per esercitare le opzioni, all’Agenzia delle Entrate è fissato al 31 marzo. Tuttavia, il decreto cessione dei crediti prevede che le spese effettuate nel 2022 possono essere cedute entro il 30 novembre. E’ la cosiddetta remissione in bonis che prevede una penale di 250 euro.
Detrazioni su 10 anni per il Superbonus
Il contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.