Ieri il D-l n. 69/2024, detto anche Decreto Salva-casa, è stato approvato, con modifiche, in via definitiva dal Senato: 106 i voti favorevoli, 68 i contrari e un’astensione. Parecchie le novità, anche rispetto al decreto legge di fine maggio, anche per le tende bioclimatiche e le VEPA.
Ora può decollare il Decreto Salva-casa, ossia il D-l n. 69/2024. E’ stato approvato in via definitiva, con modifiche, dal Senato. A giorni, entro il 28 luglio pena decadenza del Dl, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale per diventare legge della Repubblica. Qui puoi scaricare il testo approvato dal Senato che modifica il testo del Decreto legge, presentato dal Governo, che puoi scaricare a quest’altro link.
Decreto Salva-casa, …salva gli italiani
Checché se ne pensi, il provvedimento tocca al cuore la vita di milioni di italiani proprietari di casa, che hanno buttato giù muri, costruito extrabagni, hanno ampliato i volumi abitativi, innalzato nuovi piani, realizzato verande e fatto cose di ogni genere. Di questo si sono resi conto alla grande i progettisti che dovevano asseverare la regolarità delle unità immobiliari in occasione dei lavori del Superbonus. Di fatto le irregolarità impediscono il trasferimento di proprietà perché quasi sempre, per procedere all’atto di compravendita, i notai chiedono la conformità delle unità ai piani di progetto. Ovviamente il Salva-casa non sanerà tutte le irregolarità, ma permetterà, Comuni aiutando, di chiudere molti possibili contenziosi con le amministrazioni.
Le principali novità del Decreto Salva-casa
Rispetto al testo originale sono parecchie le novità introdotte dai legislatori. Le riassumiamo sinteticamente:
-aumento consistente di cubatura o della superficie di solaio;
-varianti realizzate prima del 30 gennaio 1977, data di entrata in vigore della legge Bucalossi;
-le altezze minime per l’agibilità di un immobile scendono da 2,7 m a 2,4 metri;
-le superfici minime scendono a 20 mq per i monolocali e a 28 mq per i bilocali;
-i cambi di destinazione d’uso vengono semplificati e sono ammessi sia con che senza opere (questi ultimi anche con attività in edilizia libera);
Novità per le pergole…
-le «tende a pergola con telo retrattile » del testo iniziale del DL sono sostituite dalle seguenti parole: « tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, » e le parole: «tende a pergola con elementi » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con elementi ». Sono considerate opere in edilizia libera e sono introdotte nell’elenco dell’edilizia libera presente nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
…e le VEPA
-le VEPA possono essere realizzate in edilizia libera anche su “ logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche”.
EB