Largamente preannunciato da tutti i media, il Decreto Aiuti-quater taglia Superbonus appare in Gazzetta Ufficiale e diventa legge operativa già dal 19 novembre.
Il DECRETO LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica contenente misure taglia Superbonus è legge in vigore dal 19 novembre. Il testo del provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta del 18 e come ogni decreto legge è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
Il provvedimento contiene tante misure ma agli occhi del mondo dell’edilizia e di tanti italiani che confidavano nel provvedimento del Superbonus 110% il decreto-legge n. 176 appare inevitabilmente come il Decreto taglia Superbonus. Come da noi preannunciato qui. L’articolo nove del decreto apporta modifiche consistenti all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quello che ha introdotto la superagevolazione. Vediamo i particolari.
I dettagli del Decreto taglia Superbonus
La modifica prima e più importante rispetto al regime precedente è che la percentuale di detrazioni per i lavori trainanti e trainanti scende dal 110% al 90% per il 2023. Se però la comunicazione di inizio lavori asseverata per i condomini è stata presentata prima del 25 novembre si ritorna al 110%, sempre che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022. Condizioni molto difficili da ottemperare e che stanno costringendo progettisti e amministratori condominiali a una folle corsa contro il tempo.
Villette “agevolate” ma non troppo
La seconda variazione riguarda le villette i cui proprietari intraprendono lavori da Superbonus godono per tutto il 2023 della detrazione del 90%. Questa è in effetti una proroga perché il beneficio si sarebbe dovuto arrestare a fine dicembre di quest’anno. Tuttavia, vi sono condizioni particolarmente restrittive per potervi accedere. La prima è che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. E fin qui niente di male. Niente seconde case, quindi.
Reddito troppo basso
Il secondo vincolo è rappresentato dalla soglia di reddito di riferimento per poter godere del beneficio: 15mila euro calibrato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, come da indicazioni della Tabella 1 del provvedimento. Tuttavia, come notava un intervento della deputata pd Maria Cecilia Guerra a pag. 7 il Sole24Ore di stamane, tre errori affliggono questa parte del testo del decreto taglia superbonus. Il primo è più rilevante è che tra i familiari non sono compresi i figli di età inferiore ai 21 anni. Il che, se fosse vero, sarebbe molto grave. In ogni caso i 15mila euro di reddito di riferimento appaiono troppo bassi agli occhi di molti.
Altra importante modifica per i proprietari delle villette che hanno raggiunto un SAL30% entro fine settembre 2022, essi si vedono prorogata l’agevolazione fino al 31 marzo 2023.