Attualmente in consultazione presso le Regioni, il nuovo DM Requisiti Minimi 2024 sostituirà l’analogo DM del 26 giugno 2015 che ha rappresentato una svolta in materia di prestazioni energetiche degli edifici, in generale, e di prestazioni termiche dei serramenti. Vediamone gli aspetti principali e le conseguenze per il settore dei serramenti.
Il nuovo DM Requisiti Minimi 2024 è in arrivo, vedi link, e apparirà in G.U., molto probabilmente, nella seconda metà dell’anno. Entrerà in vigore, probabilmente in ottobre. Il provvedimento, come il precedente DM 26 giugno 2015 che sostituirà, contiene le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
Le finalità del DM
In sintesi, esso stabilisce i nuovi requisiti minimi da rispettare in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti. Attualmente il DM Requisiti Minimi 2024 è in consultazione presso le Regioni: la legislazione prevede l’intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni.
I contenuti del DM Requisiti Minimi 2024
Le novità principali riguardano: attuazione del D.Lgs. 48/2020, recepimento delle tre serie di FAQ pubblicate dopo il primo DM requisiti minimi, introduzione degli impianti di ricarica dei veicoli elettrici, nuovo edificio di riferimento, introduzione di ponti termici di riferimento, le verifiche di trasmittanza degli edifici nuovi e di quelli esistenti e revisione del parametro H’t. Non risultano modifiche dei valori di trasmittanza termica dei componenti finestrati negli edifici contenuti nel DM requisiti minimi del 2015. Per una prima informazione sull’impatto del provvedimento suggeriamo la visione di un video a cura degli esperti Alberto Boriani e Annamaria Castagna di Termolog di Logical Soft, software energetico BIM per la certificazione energetica, la termotecnica, gli edifici nZEB e sostenibili, la diagnosi e la riqualificazione con le Pratiche Enea. NB: immagini e tabelle sono desunte dal video, si ringrazia Logical Soft.
Nuovo edificio di riferimento
Il progettista, come nel caso del DM precedente, avrà a che fare con il cosiddetto edificio di riferimento. Con questo termine si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. Come indica l’immagine. In esso i ponti termici sono nulli mentre le schermature mobili hanno il fattore di trasmissione globale ggl/sh pari a 0,35. Tutto ciò che non è definito è desunto dall’edificio reale.
Attenzione ai ponti termici
In particolare, il settore dei serramenti dovrà valutare attentamente le conseguenze dell’apparizione nei calcoli della trasmittanza termica dei serramenti dei valori di trasmittanza termica lineica Ψ (psi). Il coefficiente Ψ rappresenta la trasmittanza termica lineica di un ponte termico, ovvero è il parametro che definisce l’impatto del nodo nel calcolo delle dispersioni energetiche dei componenti finestrati o di altri componenti edilizi.
4 ponti termici per i serramenti
Una tabella, v.qui sopra, offre i valori di Ψ di cui tenere conto in funzione della zona climatica dell’edificio e del nodo specifico in esame: aggancio balcone, davanzale serramento, spalla serramento, architrave serramento e cassonetto serramento. Le ultime due voci sono mutualmente escludentesi: o l’una o l’altra. Come si vede, quattro delle cinque voci riguardano i serramenti. L’introduzione del calcolo dei ponti termici avrà un serio impatto sui serramenti e sarà bene prepararsi in merito, anche se non vengono ritoccati i valori di trasmittanza termica di legge. Come dice un noto esperto del settore, avere introdotto i ponti termici è solo un sano esercizio di realismo. Ovvero rappresenta con i numeri una fotografia più realistica dei fenomeni fisici nell’area di frontiera tra interno e interno e in particolare nella zona di interfaccia tra serramento e corpo edilizio.
Revisione del parametro H’t
Il nuovo provvedimento prevede la revisione delle verifiche sul parametro H’t. Come noto, l’apparizione dell’H’t , coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione, nel DM 26 giugno 2015 aveva suscitato notevoli perplessità tra i progettisti e i produttori di facciate continue. Esso sostanzialmente prevedeva valori di trasmittanza termica media molto severi, unici al mondo. Il che significava e significa ancor oggi vincoli estremi alla progettualità e alle tecnologie utilizzabili. Nel caso di nuova costruzione purtroppo H’t rimane identico a quello attuale. Nel caso delle ristrutturazioni di secondo livello invece viene eliminata la verifica del rispetto dei valori dell’H’t.
H’t al primo livello
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello é riformulato il limite che ora dipende dal rapporto tra superficie trasparente e superficie disperdente totale, v. tabella qui sopra. Il che dovrebbe rendere più semplice la presenza di ampie superfici vetrate. Come nota a margine, ma affatto marginale il coefficiente H’t fu oggetto nel dicembre 2017 di un’interrogazione parlamentare degli onorevoli Zanin, Borghi e Senaldi che arrivarono a chiedere la rimozione del parametro. Ora, a 7 anni di distanza, si è ottenuto qualche positiva modifica.
Ennio Braicovich
Immagini: Termolog by courtesy Logical Soft