Mancano pochi giorni al 30 settembre, data entro la quale dimostrare il raggiungimento del 30% di spese, condizione indispensabile per il Superbonus 110%. Enea pubblica la risposta della Commissione consultiva
Gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno possono godere ancora per pochi mesi del Superbonus 110%. Tuttavia, condizione indispensabile per usufruire dell’agevolazione è che entro il 30 settembre il committente sostenga almeno il 30% delle spese necessarie per l’intervento complessivo. Sembrerebbe semplice ma così non è. Così la Rete Professioni Tecniche, che raccoglie i professionisti dell’edilizia, ha chiesto un parere dirimente alla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del d.m. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate. La risposta è stata pubblicata sul sito di Enea dedicato all’efficienza energetica.
Il 30% di spese per gli edifici unifamiliari
La Commissione, in sintesi, afferma che nel computo del 30% possono rientrare anche spese non strettamente collegate all’intervento del Superbonus per gli edifici unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Ecco il testo del parere.
Modalita’ di dimostrazione del raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo di cui al comma 8-bis dell’art.119 del dl 34/2020 e s.m.i.
La possibilità di fruire, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, della detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 è subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” (comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020).
A tal riguardo la Commissione, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in accordo a quanto indicato nell’Interpello Agenzia delle Entrate 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.
Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.
La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.