La legge 21 settembre 2022, n. 142 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, rendeva le vetrate panoramiche interventi di edilizia libera. Il che non significa edilizia liberata o edilizia selvaggia. Le istruzioni per l’uso e le agevolazioni fiscali possibili.
Proprio un anno fa la Gazzetta Ufficiale pubblicava la legge 21 settembre 2022, n. 142 che annovera tra gli interventi di edilizia libera le vetrate panoramiche o Vepa. Lo prevede l’articolo 33-quater di tale provvedimento che è la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Le Vepa in edilizia libera
L’importante anniversario è già stato menzionato in anticipo dall’associazione di settore Assvepa con una nota del presidente Vito Chirenti. Pur essendo alieni alle commemorazioni, ci piace unirci a tale ricordo evidenziando i lati positivi che il provvedimento ha significato per tante famiglie italiane e per il settore dei serramenti e dei vetri. Anzitutto la fine di tanti contenziosi tra pubbliche amministrazioni e privati desiderosi di godere al meglio balconi, terrazzi, logge, androni, porticati, e spazi simili recuperati a nuove funzionalità senza venire accusati di aumenti illegali di volumetria.
Risparmio energetico e leggerezza architettonica
Un vantaggio mai sufficientemente sottolineato delle Vepa è il fatto che queste chiusure vetrate perimetrali sono di fatto serre captanti che apportano un consistente risparmio energetico in funzione invernale limitando così le emissioni di CO2. Senza dimenticare che il vantaggio è conseguito con strutture praticamente invisibili, senza alcun impatto architettonico percepibile a occhio nudo. Sempre che le Vepa sia state realizzate seguendo attentamente le indicazioni di legge che è opportuno richiamare.
I criteri da rispettare
Per rispettare la legge e renderle in effetti interventi di edilizia libera le vetrate panoramiche devono:
-essere amovibili e totalmente trasparenti
-proteggere dagli agenti atmosferici
-migliorare le prestazioni acustiche, termiche ed energetiche
-proteggere parzialmente dalle acque meteoriche
-non creare spazi chiusi
-favorire la micro-aerazione degli ambienti
-ridurre al minimo l’impatto visivo
-non modificare le linee architettoniche dell’immobile.
Così il DPR 380 Testo Unico Edilizia
La legge di un anno fa modificava l’art. 6 DPR 380/2001 (Testo unico Edilizia) – Attività edilizia libera (L) introducendo il comma b bis che eliminava ogni titolo abilitativo per:
b bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
Altri criteri per l’edilizia libera
E’ bene ricordare che edilizia libera non significa edilizia liberata o selvaggia. Sempre il comma 1 del già citato articolo 6 indicava chiaramente che sono da rispettare:
“le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Agevolazioni fiscali
Un aspetto che è emerso nel tempo a seguito di domande di interpello è che le vetrate panoramiche sono agevolabili sotto il Bonus Casa alias Bonus Ristrutturazioni. Infatti, in una risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate di Trento ha confermato, leggi qui, che le Vepa sono detraibili al 50% in 10 anni. Questo qualora si tratti di un intervento relativo “all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
Ennio Braicovich