Pubblichiamo a puntate una serie di FAQ chiarificatrici approntate da Anfit, l’Associazione nazionale per la tutela della Finestra Made in Italy, sulla patente a punti che da oggi inizia ad essere obbligatoria nei cantieri grandi o piccoli. Anche quelli che riguardano la sostituzione dei serramenti.
Oggi 1° ottobre parte il sistema della qualificazione con il sistema di patente a punti o patente a crediti introdotto dal Governo ai fini della sicurezza sul lavoro.
Obbligo per tutti i cantieri
Riguarda tutti i cantieri, grandi o piccoli. Anche la semplice sostituzione di serramenti a casa della signora Maria, l’installazione di chiusure tecniche o di chiusure oscuranti, di una porta basculante da garage ecc. Alla vigilia dell’introduzione di questo obbligo per tutta l’edilizia, Anfit, l’Associazione nazionale per la tutela della Finestra Made in Italy, ha tempestivamente organizzato un primo webinar di informazione per i propri associati. Come spiega il direttore dell’associazione, Laura Michelini: “Su richiesta di molti associati abbiamo ritenuto nostro dovere organizzare un webinar informativo su un tema importante come la patente a punti che ha per fine la sicurezza nei luoghi di lavoro. Peraltro la materia è in continua evoluzione e richiede aggiornamenti continui. E’ facile prevedere che dovremo presto organizzare altri appuntamenti. E lo faremo”.
FAQ Chiarificatrici
Il Webinar è stato gestito dal responsabile tecnico, ing. Dario Poletti, che ha analizzato il DL 19/2024 che ha introdotto la patente a punti, e la Circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha chiarito rilevanti aspetti. A partire dalla possibilità di autocertificazione via PEC entro il 31 ottobre, in parallelo al portale del Ministero del Lavoro che accoglie le richieste di patente. Passo dopo passo, quella dell’ing. Poletti è stata un’analisi puntuale dei contenuti principali mediante una serie di FAQ chiarificatrici. Alle aziende partecipanti è stata fornita un’ampia documentazione per affrontare con consapevolezza la nuova sfida. Dalla documentazione fornita abbiamo estratto una serie di FAQ chiarificatrici che pubblichiamo a puntate ai lettori. Si ringrazia Anfit per la collaborazione.
EB
26 FAQ Chiarificatrici
Le risposte alle 26 domande più frequenti in merito al tema della patente a punti in edilizia.
1) Quale provvedimento ha disposto l’introduzione della patente a punti in edilizia?
Il Decreto Legge 19/2024 (Decreto PNRR 4), convertito in Legge 56/2024, ha introdotto la patente a punti (o a crediti) in edilizia tramite il comma 19 dell’articolo 29 che ha modificato l’articolo 27 del D. Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
2) Quali provvedimenti disciplinano la caratterizzazione della patente a punti in edilizia?
I testi che disciplinano gli aspetti attuativi della patente a punti in edilizia sono due:
a) il Decreto Attuativo 132/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili;
b) La Circolare 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
A questi testi si andranno ad aggiungere altre Circolari dell’INL che via via disciplineranno gli aspetti ancora da puntualizzare.
3) Perché: qual è lo scopo dell’introduzione della patente a punti?
Lo scopo della patente a punti (o a crediti) in edilizia è quello di aumentare il livello di sicurezza che caratterizza i cantieri edili, tutelando gli operatori e, più in generale, tutte le figure coinvolte. Tale esigenza nasce dal fatto che i cantieri edili risultano ancor oggi tra i luoghi di lavoro più soggetti a incidenti e infortuni, che in alcuni casi portano addirittura alla morte dei malcapitati.
4) Quando: la data di entrata in vigore dell’obbligo per quando è prevista?
La patente a punti, o a crediti, in edilizia è in vigore a partire dal 01/10/2024.
5) Chi/1: le imprese operanti in quali ambiti dovranno dotarsi di questo strumento?
L’obbligo della patente a punti riguarderà le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, ossia in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del D. Lgs. 81/2008. In sostanza, l’obbligo riguarderà le realtà che operano in relazione a:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
La patente non deve caratterizzare il singolo operatore, ma l’azienda o il lavoratore autonomo. In quest’ambito il termine lavoratori autonomi ricomprende anche le imprese individuali senza lavoratori. Quindi sì, le aziende del settore serramenti sono tenute a dotarsi della patente a punti.
6) Chi/2: la disciplina prevista per la patente a punti vale anche per imprese e lavoratori autonomi stabiliti all’estero?
Sì. Nello specifico, il rilascio della patente a punti nei confronti di tali attori può avvenire sulla base dell’autocertificazione del possesso di un documento equivalente rilasciato da paese di origine (in caso di imprese UE), o di un documento equivalente riconosciuto secondo la legge italiana (imprese extra UE). Nel caso non esistano documenti di tale tipologia, anche imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente a punti secondo la procedura ordinaria.
7) Chi/3: Sono previste delle condizioni di esclusione dall’obbligo?
Non sono tenute al possesso della patente le imprese o i professionisti in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III (a prescindere dalla categoria di competenza) o che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, etc.).
Precisazione: le classifiche per il conseguimento dell’Attestazione SOA sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I: fino a euro 258.000;
II: fino a euro 516.000;
III: fino a euro 1.033.000;
III-bis: fino a euro 1.500.000;
IV: fino a euro 2.582.000;
IV-bis: fino a euro 3.500.000;
V: fino a euro 5.165.000;
VI: fino a euro 10.329.000;
VII: fino a euro 15.494.000;
VIII: oltre euro 15.494.000.
e per poter raggiungere una classificazione pari o superiore alla III è necessario possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
(Continua)
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