Il decreto Criteri Ambientali Minimi, detto anche CAM Edilizia, si applica ai lavori pubblici ma influenza anche i lavori privati. Esso definisce i requisiti per le varie fasi del processo di acquisto per individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, tenuto conto della disponibilità di mercato.
Il 4 dicembre è entrato in vigore il decreto 23 Giugno Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi valido per le opere pubbliche, meglio noto come Criteri Ambientali Minimi in edilizia, o CAM Edilizia. Il provvedimento fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per gli interventi edilizi. Basati sui principi dell’economia circolare e sui principi dell’architettura bio-ecosostenibile i CAM Edilizia 2022 rappresentano un affinamento del precedente decreto del 2017 che viene abrogato.
Sostenibilità al centro
La sostenibilità degli edifici, si legge nel testo di legge, viene valutata sulla base delle prestazioni ambientali, ma anche sulla base di indicatori per la salute ed il comfort, il costo del ciclo di vita e i potenziali rischi futuri per il mantenimento di tali prestazioni. Si tratta in sostanza di una metodologia complessiva e sistematica che aiuta i tecnici a progettare correttamente un edificio sostenibile. È quindi uno strumento utile per affrontare in modo organico tutte le fasi necessarie a tenere conto degli obiettivi di sostenibilità in un progetto.
La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali.
I CAM Edilizia
Il decreto adotta Criteri ambientali minimi di cui all’allegato al decreto:
a) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b) per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
c) per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Cuore del decreto è in effetti l’allegato di 63 pagine che è suddiviso in quattro parti:
1 PREMESSA
2 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI
3 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI
4 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI
Il provvedimento riguarda i committenti delle opere pubbliche, i progetti, le imprese di costruzione e gli applicatori come i serramentisti.
Dove si applicano
Il provvedimento si applica a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici.
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i CAM Edilizia si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. E si applicano in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale.
CAM Edilizia e serramenti
Gli infissi sono citati in un paio di punti. Il primo riguarda i serramenti in pvc. Non si menzionano infissi in altri materiali. Serramenti ed oscuranti in PVC sono citati al punto 2.5.11. Qui si specifica:
I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
La Relazione CAM, compilata dall’aggiudicatario, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Al criterio “2.2.1-Relazione CAM” sono rinvenibili sei possibili metodologie di calcolo.
Capacità tecnica dei posatori
Al punto 3.2.6 si citano nuovamente i serramenti per quanto riguarda la posa. Ne abbiamo già riferito qui. Al punto citato si legge che:
È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare.
Tra i criteri di verifica rientra la presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato. In alternativa un certificato di conformità alle norme tecniche UNI applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell’accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento. E qui si cita per la prima volta in una legge italiana la norma UNI 11673-2, “Posa in opera di serramenti – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti”.
Tutti i posatori qualificati
Fuori dalla verbosità burocratica del testo, la certificazione dei posatori sotto Accredia secondo la UNI 11673-2 rappresenta un fattore premiante. Sempre lo stesso punto 3.2.6 avverte che la documentazione che prova la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere. Non si citano livelli particolari di formazione.
Una seconda parte dell’articolo riguarderà i criteri premianti, cioè i criteri che assicurano una quota parte del punteggio tecnico alle soluzioni migliorative. (continua)