Il principio DNSH – Do No Significant Harm – si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti verdi e impone valori unici di trasmittanza termica per finestre e porte su tutto il territorio nazionale. Parte seconda
Nella prima parte dell’articolo abbiamo visto che cosa sia in linea generale il principio DNSH, cioè «non arrecare un danno significativo» all’ambiente nell’ambito dei progetti del PNRR e degli investimenti verdi. In sostanza, il legislatore europeo impone che nessuna misura per l’attuazione delle riforme e degli investimenti in esse inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»). Detto così, sembra facile. Basterebbe una autodichiarazione che, nel caso di lavori di serramenti, i propri infissi non fanno male all’ambiente. E chi mai si autoaccuserebbe di un simile misfatto? Gli enti e le stazioni appaltanti, infatti, in genere hanno approntato un modulo di dichiarazione, come si è visto nella prima parte. Ma le cose stanno veramente così?
Il DNSH spiegato da ItaliaDomani
Il sito del Governo ItaliaDomani così spiega il principio. Citiamo. “Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.
Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal”.
Caccia alla Tassonomia
La tassonomia è sostanzialmente un sistema di classificazione. Nel nostro caso si tratta di una classificazione climatica, relativa all’impatto sull’ambiente. Il riferimento è il già citato Regolamento 2020/852 che istituisce il quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Tale provvedimento è stato completato da un Regolamento Delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione che è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Esso fissa i parametri tecnici per valutare le diverse attività economiche in termini di ecosostenibilità al fine di orientare i cosiddetti investimenti verdi.
Il DNSH e i serramenti
Per quanto strano possa sembrare il Regolamento Delegato (Ue) 2021/2139 fissa delle regole DNSH anche per i serramenti. Esso si occupa, intendiamoci, di migliaia di attività economiche che incidono sull’ambiente, tra cui anche la produzione di serramenti, intesa in senso lato: finestre, porte, sistemi di parete esterne e sistemi di copertura. Ne scrivemmo qualche mese fa qui. Il Regolamento delegato (Ue) 2021/2139 impone i sequenti requisiti al punto 3.5 dell’Allegato I a pagg. 46-47 e dell’Allegato II a pag. 185:
3.5. Fabbricazione di dispositivi per l’efficienza energetica degli edifici
Descrizione dell’attività
Fabbricazione di uno o più dei seguenti prodotti e componenti chiave di dispositivi per l’efficienza energetica degli edifici:
finestre con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 1,0 W/m2K;
porte con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 1,2 W/m2K;
sistemi di pareti esterne con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 0,5 W/m2K;
sistemi di copertura con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 0,3 W/m2K;
Proteste dei serramentisti europei
Come si vede, non si tratta di valori particolarmente tremendi per chi è abituato a lavorare nelle cone climatiche E ed F. Diverso è il caso di chi lavora in altre zone. Ad ogni modo, i fornitori di sistemi per serramenti nei vari materiali sono in grado di cogliere la sfida, naturalmente assieme a fornitori di vetri isolanti qualificati. Ciò nonostante, alla pubblicazione del Regolamento Delegato (Ue) 2021/2139 Eurowindoor (produttori di sistemi per serramenti), European Aluminium (produttori di alluminio) ed EPPA (produttori di profili in pvc) avevano scritto alla Commissione una nota congiunta per evidenziare le carenze del Regolamento delegato sulla tassonomia climatica.
Trasmittanza termica, criterio parziale
La tassonomia, si legge nel documento delle tre associazioni europee, è positiva in quanto ha rafforzato gli investimenti verdi definendone i criteri. Tuttavia, stabilire un valore di trasmittanza termica massima paneuropea per le finestre (U≤1,0 W/m²K), non consente di tenere conto delle differenze geografiche e climatiche per ottimizzare l’efficienza delle risorse e dell’energia tenendo conto dei guadagni solari. Un unico valore U da Lisbona a Helsinki, da Cipro a Copenhagen è un po’ una sciocchezza di fisica tecnica edilizia. Nel frattempo il PNRR va avanti e a rigore di Regolamento i citati valori di trasmittanza termica per finestre e porte potrebbero essere richiesti ovunque sul territorio nazionale.
Ennio Braicovich
Nella foto in alto, il nuovissimo plesso scolastico NZEB di Corinaldo, AN.