Continuiamo con le FAQ (terza parte) la pubblicazione delle risposte alle domande più frequenti sulla patente a punti, entrata in vigore il primo ottobre. Le FAQ sono state approntate dall’Associazione nazionale per la tutela della Finestra Made in Italy . Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.
Ricordiamo che le FAQ (prima parte) sono reperibili qui e le FAQ (seconda parte) qui.
FAQ (terza parte)
17) Come si quantificano le eventuali decurtazioni di punti?
Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze di provvedimenti definitivi emananti nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti secondo lo schema definito dalla seguente tabella. Se sono contestate una o più delle violazioni riportate in tabella, verrà sospeso per 3 anni a decorrere dalla definitività del provvedimento l’incremento crediti per mancanza di sanzioni definito al punto 9.. Ciò a meno che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale.
Più violazioni contemporanee
Se nell’ambito della medesima verifica sono dimostrate più di una violazione tra quelle elencate, i corrispondenti punti vengono scalati in quantità non superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
Contatti Ispettorato-magistratura
Ferma restando l’ipotesi delle ordinanze-ingiunzione, la cui adozione è già di competenza dell’INL, occorre pertanto che ciascun Ispettorato territoriale prenda contatti con le competenti sedi giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.
I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.
Inoltre, ogni ufficio territoriale dell’Ispettorato del Lavoro definirà le modalità tecniche di decurtazione dei crediti.
18) Sono previsti controlli adeguati?
Oltre alla patente per i cantieri, il Decreto PNRR 4, all’articolo 31, ha stabilito un potenziamento dei controlli nei luoghi di lavoro a rischio. Per farlo l’Amministrazione pubblica provvederà all’assunzione di 766 nuovi Ispettori del lavoro tramite concorso pubblico.
19) Come si gestisce l’eventuale revoca della patente?
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Il provvedimento di revoca è adottato dall’INL sulla base dell’accertamento della sussistenza dell’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Di conseguenza, il venir meno di un requisito in un secondo momento non comporta la revoca, fermo restando gli effetti sanzionatori.
Il controllo può avvenire d’ufficio o tramite accessi ispettivi e il provvedimento è di competenza della Direzione interregionale o di quella centrale in base al fatto che l’impresa interessata sia italiana o estera.
L’adozione del provvedimento di revoca non potrà prescindere dal confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione della gravità dei fatti. Decorsi 12 mesi dalla revoca è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.
20) Sospensione della patente: quando e perché?
La sospensione è adottata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. Gli uffici territoriali dell’ispettorato possono chiedere alla direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro che esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.
In caso di infortuni imputabili al datore di lavoro o al suo delegato, in relazione a condizione di colpa grave, da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, la sospensione della patente a punti è obbligatoria. Tutto ciò fatta salva diversa valutazione da parte dell’Ispettorato competente adeguatamente motivata.
In caso di infortuni imputabili al datore di lavoro o al suo delegato, in relazione a condizione di colpa grave, da cui derivano infortuni che comportano l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, la sospensione può essere adottata nel rispetto delle indicazioni stabilite dal D. Lgs. 81/2008.
In caso di colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente, lasospensione della patente a crediti è, quindi, obbligatoria in caso di infortuni mortali, mentre è discrezionale nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile.
Concetto di colpa grave
Sia nel primo caso, sia nel secondo, la sospensione è legata al concetto di colpa grave. È quindi importante precisare che con tale definizione si identifica una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, per quanto concerne:
– il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
– la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
– la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.
Le indagini
Le indagini per verificare volte a verificare la necessità della sospensione della patente devono concentrarsi sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamentotenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente, di modo da individuare l’esistenza di una responsabilità diretta almeno a titolo di colpa grave secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che se le responsabilità non sono del tutto chiare e/o richiedono approfondimenti che possono essere effettuati nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non può essere adottata.
La sospensione della patente a crediti può durare sino a un massimo di 12 mesi e la relativa durata è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione e delle eventuali ricadute. A riguardo, si dovrà acquisire dall’INAIL le informazioni legate a eventuali precedenti eventi infortunistici.
Sospensione della patente
L’Ispettorato del Lavoro, a seguito dell’adozione di un provvedimento di sospensione della patente deve provvedere alla verifica, al termine della sospensione cautelare, del ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
Le indagini per verificare volte a verificare la necessità della sospensione della patente devono concentrarsi sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente, di modo da individuare l’esistenza di una responsabilità diretta almeno a titolo di colpa grave secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che se le responsabilità non sono del tutto chiare e/o richiedono approfondimenti che possono essere effettuati nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non può essere adottata.
La sospensione della patente a crediti può durare sino a un massimo di 12 mesi e la relativa durata è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione e delle eventuali ricadute. A riguardo, si dovrà acquisire dall’INAIL le informazioni legate a eventuali precedenti eventi infortunistici.
L’Ispettorato del Lavoro, a seguito dell’adozione di un provvedimento di sospensione della patente deve provvedere alla verifica, al termine della sospensione cautelare, del ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
Nota Bene
N.B. La formulazione definitiva del DM differisce, in relazione a questo tema, da quanto era stato anticipato in Luglio dal Ministero, attribuendo maggiore discrezionalità agli Ispettorati del Lavoro e recependo, così, le indicazioni in materia fornite dal Consiglio di Stato.
(continua)
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