Di prossima pubblicazione, nella seconda metà dell’anno, il nuovo Decreto Ministeriale Requisiti Minimi ha per obiettivo il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni. Fissa le regole delle prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti ma allarga lo spettro applicativo anche alla sicurezza in caso di incendi e alla limitazione dei rischi connessi all’attività sismica.
Stanno girando le bozze del nuovo Decreto Ministeriale Requisiti Minimi, attualmente al vaglio delle Regioni. Il DM apparirà in Gazzetta probabilmente nella seconda metà dell’anno e sostituirà il DM 26 giugno 2015 che ha stabilito finora le regole e le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
Nuovo Decreto Ministeriale Requisiti Minimi
Ne dette per primo notizia ufficiale, un anno fa circa, il sottosegretario per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Claudio Barbaro in una risposta scritta alla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, vedi link.
Allora, spiegava Barbaro, che il decreto “prevede il concerto con il Ministro delle infrastrutture e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute nonché con il Ministro della difesa. Inoltre, a valle del processo, è previsto che sia acquisita l’intesa della Conferenza unificata”. Stato-Regioni, ovviamente.
Il quadro del provvedimento
Il nuovo Decreto Ministeriale Requisiti Minimi introduce una disciplina volta a favorire il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e la limitazione dei rischi connessi all’attività sismica, elementi che sono volti all’integrazione di normative trasversali che esplicano la loro azione sugli edifici. E questi due ultimi punti sono elementi di grande novità.
Inoltre, contiene le disposizioni per le installazioni delle colonne di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici e aggiorna i requisiti per le pompe di calore alla luce della Direttiva Ecodesign.
Il nuovo Decreto avrà anche un certo impatto sul mondo del serramento in quanto prevede che si tenga conto dei ponti termici dei serramenti nel conto nel calcolo della trasmittanza termica. Ma questo lo vedremo in una news successiva, vedi link.
EPBD III o EPBD IV?
Quello che non ha detto il sottosegretario è che con grave ritardo, causa ufficiale il Covid, il nuovo DM dà attuazione al D.Lgs. 48/2020 che a sua volta recepisce la cosiddetta EPBD III, cioè la Direttiva 844/2018/UE. Già molti sobbalzeranno alla constatazione la Gazzetta Ufficiale UE ha da poco pubblicato la Direttiva EPBD IV, la cosiddetta Case Green, vedi news, mentre i progettisti italiani non hanno ancora gli strumenti per progettare in linea con la Direttiva EPBD III di sei anni fa. (continua)
EB
Qui un approfondimento del nuovo Decreto Ministeriale Requisiti Minimi e l’impatto sui serramenti