A giorni il Ministero del Lavoro pubblicherà in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che fissa le regole per la patente a punti o patente a crediti finalizzata all’aumento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ecco in pochi punti l’essenza del decreto.
Giorni fa la Ministra del Lavoro aveva presentato alle parti sociali il provvedimento che fissa le regole per l’emissione della patente a crediti sui luoghi di lavoro, vedi news, introdotta dal DL 19/2024 convertito con modifiche nella legge 56. In attesa della pubblicazione del decreto, che dovrebbe essere imminente, provvediamo a diffondere quanto anticipa sulla patente a crediti lo stesso Ministero sul proprio sito. In poche slide si rappresenta l’essenzialità del provvedimento che entra in vigore il 1° ottobre.
La patente a crediti. Che cos’è?
E’ uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro. Obbigatoria per il settore edile. Entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Per chi
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, Anche se con sede Ue o extra Ue. La patente a punti non è prevista per mere forniture o prestaioni intellettuali.
Come
1-Domanda a partire dal 1° ottobre, attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato
2-Rilascio patente digitale
N.B. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare
Che cosa serve
La tabella seguente indica i documenti necessari suddivisi tra quelli prodotti per autocertificazione e quelli per Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. N.B. in caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata
Le informazioni contenute nel Portale
a) dati identificativi del titolare della patente;
b) dati anagrafici del richiedente;
c) data di rilascio e numero;
d) punteggio al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) eventuali sospensioni;
g) eventuali decurtazioni dei crediti.
Chi accede al Portale
Vi possono accedere i titolari di interesse qualificato, inclusi:
› pubbliche amministrazioni
› rappresentanti lavoratori per la sicurezza
› rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale
› organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
› responsabile dei lavori
› coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori
Attribuzione dei crediti
Massimo dei crediti: 100 in 40 anni di attività
Più crediti per storicità aziendale
Crediti possono essere attribuiti per storicità aziendale secondo la seguente tabella.
Ulteriori crediti
Possono essre attribuiti fino ad un massimo di 40 punti
FINO A 30 CREDITI
Sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
▪certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
▪investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
▪utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative
FINO A 10 CREDITI
Sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
▪possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
▪applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
▪possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
Quattro esempi esplicativi
1-Esempio
La tabella rappresenta la situazione dei crediti – al 1° ottobre 2024 – di una ipotetica azienda che ha 2 anni di iscrizione alla CCIAA.
2-Esempio
3-Esempio
4-Esempio con proiezione al 2064 dei crediti attribuiti all’azienda dell’esempio 3 in assenza di violazioni contestate
La sospensione della patente a crediti
La patente può essere sospesa per 12 mesi. La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. E’ possibile nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. Il provvedimento è adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
Recupero crediti
Possono essere recuperati fino a 15 crediti grazie a percorsi di formazione. La valutazione viene effettuata da una Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale. E’ soggetta alla verifica di queste condizioni:
– effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
– eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.