Analisi, comma dopo comma, dell’articolo 3 del cosiddetto decreto-legge Superbonus che vara la revisione del Bonus 75%, ormai soprannominato taglia serramenti. Eliminati anche bagni, porte per interni, porte d’ingresso e automazioni di serramenti e chiusure.
Dalle relazioni illustrativa e tecnica che accompagnano l’articolo 3 che attua la Revisione del Bonus 75%, vedi il nostro post, eliminando i serramenti dal beneficio fiscale, traiamo passo dopo passo delle indicazioni guida. Vanno fatte salve eventuali e possibili revisioni del testo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è stato approvato ieri sera dal Governo.
Articolo 3
Obiettivo ufficiale dell’articolo 3 che attua la revisione del Bonus 75%: “evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici”. Nobile intento morale che maschera il bisogno impellente di tagliare le spese per lo Stato. L’articolo si compone di quattro commi.
Comma 1
Esso delimita l’ambito applicativo del Bonus 75% agli interventi su scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. In tal modo vengono eliminati bagni, porte, serramenti esterni, pavimenti e impianti elettrici. Eliminati alla lettera c) in modo mirato, e con minuziosa cattiveria, “gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche)”. Come spiegato nella relazione illustrativa. Il rispetto dei requisiti per ottenere l’agevolazione deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis del Tuir.
Comma 2
A partire dal 1° gennaio 2024 non è più ammesso esercitare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito ad eccezione:
– dei condomini per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
– delle persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari (solo per abitazione principale e con redditi inferiori a 15mila euro). Il requisito di reddito non si applica se nel nucleo familiare è presente un disabile.
Comma 3
Riguarda, per il periodo transitorio, i contribuenti che legittimamente si attendevano con le norme precedenti il decreto-legge lo sconto in fattura/cessione del credito. Tuttavia, per i relativi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si deve aver depositato richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge. Oppure, questo è spesso il caso dei serramenti, “gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non sono ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo”. Quindi, niente atto notorio come fu per dopo DL11. Occorre un anticipo, anche minimo, sul prezzo dell’intervento.
Comma 4
Le disposizioni che restringono l’ambito applicativo dell’agevolazioni riportate al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge taglia serramenti.
Ennio Braicovich
Articoli correlati