Il Decreto Bollette, alias decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito ieri in legge dal Senato, all’articolo 7, autorizza il cumulo tra l’agevolazione fiscale e l’eventuale contributo delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli interventi di risparmio energetico.
Gli interventi di risparmio energetico, ancora penalizzati dalle vicende dello stop allo sconto in fattura, vedi DL 11, e dei crediti incagliati, potrebbero ritrovare nuovo slancio grazie all’articolo 7 del cosiddetto Decreto Bollette. Si tratta del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito ieri in legge dal Senato. Il provvedimento “reca” misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Tra le diverse misure molto interessanti, su cui torneremo presto, vi sono quelle previste dall’articolo 7 (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico).
Risparmio energetico super agevolato
In materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, l’articolo 7, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, autorizza il cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), se le norme che regolano quest’ultimo lo consentono. La somma dei due benefici, in ogni caso, non deve superare il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo. La disposizione si applica ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.
Gli interventi ammessi al cumulo
Il cumulo di agevolazioni e contributi locali previsto dall’articolo 7 del Decreto Bollette è consentito per gli interventi di:
-di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, previsti dall’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
-di efficienza energetica, previsti dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
-rientranti nell’ecobonus, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.