L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 con cui fornisce le istruzioni per risolvere i problemi dei ritardatari della comunicazione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Una soluzione per i ritardatari della comunicazione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. È quanto propone l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022. Che porta un titolo lunghissimo: Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Remissione in bonis
Si tratta di una soluzione che si sostanzia, ovviamente, con una sanzione dovuta per avvalersi della cosiddetta remissione in bonis. Questa è una forma particolare di ravvedimento operoso. La remissione in bonis evita che adempimenti formali non eseguiti entro i termini dovuti impediscano ai contribuenti di usufruire di alcuni benefici fiscali. Nel caso della cessione dei crediti da bonus edilizi la remissione in bonis è prevista per i ritardatari dalla recente Circolare 33 al paragrafo 5.4, pagine 26.
Che cosa devono fare i ritardatari
Le condizioni per mettersi in regola sono due: la violazione non deve essere stata constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento. Premesso questo, i contribuenti ritardatari possono trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Dovranno anche versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, tramite F24 senza possibilità di compensazione (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012).
F24 Elide
Per regolarizzare la propria posizione i ritardatari dovranno utilizzare un modello particolare di F24 denominato Elide, dove Elide sta per “elementi identificativi”. Si tratta di un modello che i contribuenti devono usare per provvedere al versamento dei tributi all’amministrazione fiscale. La risoluzione n. 58/E fornisce tutti gli elementi per poter assolvere ai propri obblighi.