L’Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni per la chiusura agevolata degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3% per le irregolarità nelle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 emerse dal controllo automatizzato. Il provvedimento è previsto dalla legge di Bilancio 2023.
Con grande celerità l’Agenzia delle Entrate ha approntato la Circolare 1/E, clicca qui, che contiene le istruzioni per chiudere gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021. La misura è contenuta nella legge di Bilancio 2024 approvata a fine anno. Intende agevolare i contribuenti colpiti dalla pandemia e dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Il titolo della Circolare 1/E è “Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Sanzioni ridotte per chi?
La misura riguarda chi ha ricevuto avvisi bonari da parte dell’Agenzia relativi a errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Come precisato dalla circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento. Qui sono tre i casi:
-ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata;
-carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata;
-tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.
Non tutto è agevolato
Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
Rateazioni fino a 30 rate
La legge di Bilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Ora il contribuente può optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. A tal fine la Circolare 1/E riporta tre chiari esempi di calcolo.