Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati due formidabili leve per far decollare l’attività in edilizia. Governo e Parlamento li hanno prorogati per i bonus edilizi con qualche freno di controllo. Ad esempio, il visto di conformità e le asseverazioni. Il Governo li aveva introdotti in un primo tempo per gli interventi da Superbonus in modo da controllare le spese dei lavori. Le stesse due misure di visto di conformità e asseverazioni erano state introdotte a novembre con il DL n. 157/2021, cosiddetto Antifrodi, per tutti gli altri bonus edilizi. Questo se il contribuente esercitava il diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito in luogo della detrazione fiscale diretta. Ne risultava però un sistema di controlli molto oneroso per i piccoli lavori edilizi, come la sostituzione delle caldaie di riscaldamento o dei serramenti.
Alla fine il Parlamento è intervenuto trovando un compromesso che si è espresso nel comma 29 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 n. 234/2021.
PROROGA DI BONUS, SCONTO E CESSIONE
Il comma 29 proroga:
– agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
-al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cosiddetto Superbonus.
OBBLIGO DI VISTO E ASSEVERAZIONE
Introduce l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di edilizia libera.
ESCLUSIONE DELL’OBBLIGO
Niente obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera. Idem per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Tuttavia c’è un’ eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.
DETRAIBILI VISTO E ASSEVERAZIONE
Il comma 29 ha chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.