La sottosegretaria del Ministero dell’Economia e finanze, Lucia Albano, ha chiarito che gli interventi da Superbonus effettuati nel 2024 godranno di sconto in fattura o cessione del credito. Tuttavia, le condizioni sono molto restrittive.
Il tormentone generato dalle dichiarazioni del ministro Giorgetti, vedi news, sulla presunta fine del Superbonus e dello sconto in fattura nel 2024, è finalmente cessato in Commissione Finanze con la risposta ufficiale della sottosegretaria del Ministero dell’Economia e finanze, Lucia Albano. È vero che dopo Giorgetti era intervenuto il consigliere del MEF Enrico Zanetti con una sua rassicurante dichiarazione. Meglio però una risposta scritta del MEF sollecitata dal parlamentare Fenu ed altri. La riprendiamo per sommi capi qui sotto, rinviando chi vuole approfondire la materia al link della risposta ufficiale. Le condizioni per l’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito sono molto, molto limitanti.
Superbonus, sconto in fattura o cessione del redito nel 2024
Interrogazione 5-01516 Fenu: Misure relative al superbonus e alla cessione del credito.
… gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se è confermata « l’applicazione, quantomeno per l’anno 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti agli interventi superbonus con aliquota al 70 per cento che, come da legislazione vigente, sono già ammessi in deroga al divieto di cessione e sconto ».
La risposta della sottosegretaria Albano
Per gli interventi rientranti nel Superbonus, nell’anno 2024, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), dell’articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell’articolo 119);
Dove vale ancora il 110%
del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell’articolo 119); del 110 per cento per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell’articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell’articolo 119).
Il divieto posto dal DL 11
Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus elencati al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.
Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta.
Dove vale lo sconto in fattura
Tuttavia, il cennato articolo 2 del decreto n. 11 del 2023 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Anche per le zone colpite da sismi e meteo
È stata altresì prorogata la cennata possibilità anche in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.
Pertanto, per i suddetti interventi ammessi al Superbonus, ricorrendo le condizioni appena illustrate, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista anche per il 2024.