Corte di Cassazione e Agenzia delle Entrate allineati sul dovere dei contribuenti di inoltrare a tempo debito all’Enea la comunicazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti. Se la comunicazione è tardiva o omessa, decade il diritto alla detrazione.
“In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.
Così si è espressa, in maniera piuttosto secca peraltro, la Corte di Cassazione nell’ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34151. A questa ordinanza si è agganciata la Circolare 2/E del 2023 “Tregua fiscale”.
La Circolare sulla “Tregua fiscale”
La Circolare illustra alcune misure previste dalla cosiddetta “Tregua fiscale” prevista dalla legge di Bilancio 2023. Le misure riguardano la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Comprendono anche la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
L’omessa o tardiva comunicazione a Enea secondo AdE
A pag. 9 della Circolare 2/E si legge: “…Come sopra evidenziato, sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile”. E aggiunge:
“Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella Circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, attesa la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata”.
A questo punto non ci sono più dubbi. La Comunicazione ad Enea va fatta nei tempi di legge.