Tutto quello che (non) avreste voluto sapere sui serramenti senza marcatura CE lo abbiamo scovato in un noto blog di professionistI. Da un reputato sito web abbiamo tratto una concitata e a tratti disarmante discussione tra progettisti che si è protratta per giorni sulle forniture di serramenti senza marcatura CE. Sinceramente preoccupati per i tanti aspetti che la discussione solleva, ve lo offriamo qui non per spirito di voyeurismo ma perché possa essere utile a tutti.
E’ un po’ come la classica polvere sotto il tappeto il problema delle forniture di serramenti senza marcatura CE. Se ne parla di tanto in tanto e poi tutto va a finire…sotto il tappeto. E pensare che la marcatura CE sugli infissi è obbligatoria di legge da oltre un decennio. Mica ieri. Quella su persiane e scuri lo è da 15 anni. Oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, a tutti gli effetti legge in tutta l’Unione europea, vi è pure il Decreto Legislativo 106/2017 che prevede sanzioni, da quelle pecuniarie fino all’arresto, per tutta la catena coinvolta. Più precisamente in termini di figure professionali: fabbricante, importatore, distributore, costruttore, progettista, direttore dei lavori, collaudatore.
Scarica dalla Gazzetta Ufficiale. il DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Progettisti travolti
Ha fatto riemergere il problema un recente e più che opportuno post apparso tra le news di Anfit intitolato L’importanza della Marcatura CE anche in ambito di pratica ENEA. Ci siamo così messi alla ricerca di notizie e blog che trattassero il problema. La fortuna ci ha assistito. Ci siamo imbattuti in una discussione, recente, tra dieci progettisti travolti dal problema dei serramenti senza marcatura CE. Qui di seguito trovate il fitto dibattito che si è innescato sul loro blog a partire da quanto capitato a uno di loro. A tutela della privacy abbiamo eliminato nomi, date e ogni riferimento che possa aiutare a identificare persone ed eventi. Alla fine, su tutto ciò rimane un alone di tristezza intriso di preoccupazione. Ma non disperiamo.
Progetti con serramenti senza marcatura CE
Il tormentone sulla marcatura CE dei serramenti inizia con la domanda, tra l’ingenuo e il faceto, di un progettista sull’assenza di marcatura CE dei serramenti in un suo progetto. Ne segue una vivacissima e a tratti disarmante discussione che ben ci illumina su come si comporta una parte dei produttori di serramenti e infissi. Ci offre anche uno spaccato tremendo sull’assenza di conoscenze specifiche da parte dei progettisti e, pure, una certa disarmante semplicità di taluni. Peraltro, parecchi dei professionisti risultano coinvolti nel lavori del 110%, anche come Direttori Lavori. Buona, si fa per dire, lettura!
Ennio Braicovich
Se il serramentista monta serramenti senza marcatura CE
Progettista1: Cosa succede se il serramentista monta serramenti senza marcatura CE e poi fornisce certificazioni incomplete e probabilmente false?
PS: io non ne posso più di gente improvvisata che ha iniziato a circolare con questo maledetto superbonus..
Progettista2: Succede che non lo paghi…
Progettista3: con l’ovvia avvertenza di misurare bene le parole e gli atti, perchè l’accusa di frode in commercio è pesante e va poi sostenuta.
“Abbiamo fatto sempre così”
Progettista1: …a me interessa solo che vengano fornite le certificazioni. Non ho alcun interesse a creare problemi, anzi vorrei tanto chiudere questo 110 e dedicarmi ad altro Ma sentirsi dire che per le persiane non c’è marcatura CE e che loro hanno sempre fatto così, non mi sembra accettabile
Progettista4: … ma sentirsi dire che per le persiane non c’è marcatura CE e che loro hanno sempre fatto così, non mi sembra accettabile. Le persiane sono prodotti da costruzione e sono quindi soggetti al Regolamento 305/2011/UE (link UE) e alle norme armonizzate. Hanno l’obbligo di marcatura CE. Se hanno sempre fatto così, hanno sempre sbagliato.
“Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi. Cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Progettista2: beh insomma…
Segnalazione alla CamCom?
Progettista4: Eh, fino a 50000 euro di multa e fino a 6 mesi di arresto. Io una segnalazione alla camcom la farei. A me piace creare problemi. Il futuro non è di chi risolve i problemi, ma di chi li crea.
Progettista3: Io preferisco un approccio fermo ma misurato. Gli stampi la 106/2017 e poi gli chiedi se devi procedere alla denuncia. Loro hanno il dovere di dare, tu hai il diritto di pretendere. Per gli oscuranti, l’obbligo è scattato nel 2007… diciamo che un po’ di tempo l’hanno avuto.
Chiedere prima la documentazione
Progettista5: Vi consiglio di chiedere prima ancora che il cliente firmi il preventivo con il serramentista di farvi mandare una tipologia di documentazione CE che alla fine consegneranno…Per esperienza i serramentisti o sono organizzati bene (con software certificati e ti danno DOP e CE)…oppure non sanno nemmeno di cosa stai parlando…Il problema è incappare in questi ultimi alla fine del cantiere a opere fatte e tu devi anche asseverare….situazione non simpatica…anche perchè il cliente ti dirà che dovevi controllare prima….
In questa situazione spiacevole una buona parte di responsabilità se la prenderà anche il direttore dei lavori spesso inconsapevolmente perchè anche loro non ne capiscono molto della materia… Mi sono capitati dei casi in cui anche grandi aziende fornivano documentazione non corretta (quasi tutte dalla Romania)…spacciandole per valide solo perchè hanno fatto sempre così.
Il ruolo del Direttore Lavori
In questa situazione spiacevole una buona parte di responsabilità se la prenderà anche il direttore dei lavori spesso inconsapevolmente perchè anche loro non ne capiscono molto della materia….
Progettista6: (a proposito del DL) A mio avviso è l’unico tecnico responsabile. Essere inconsapevole non è una giustificazione, anzi una colpa. Se non si hanno le competenze non si prendono gli incarichi.
Progettista3: La 106 ci viene in aiuto: ‘Il progettista deve usare solo materiali marcati CE‘. Il che vuol dire che nel capitolato va scritto (a tutela del progettista).. Se cosi è, tutta la filiera viene informata DA SUBITO che ci dovrà essere, potrà essere controllata dalla DL e sarà disponibile per l’asseverazione.
Smontare i serramenti senza marcatura CE
Progettista1: Non condivido del tutto. Il DL ha chiesto le certificazioni. Se il serramentista non è in grado di fornirgliele smonterà i serramenti e si assumerà le sue responsabilità. il DL ha segnalato la cosa, mica poi può prendersi la colpa di mancanze ed errori altrui. Condivido che il capitolato dovrebbe contenere queste specifiche. Tuttavia, anche in assenza mi sembra scontato che la marcatura CE debba esserci visto che è un requisito di legge. Cosa fa altrimenti l’idraulico? monta una caldaia assemblata in magazzino perchè sul progetto non era specificato l’obbligo della marcatura?
Occhio al cliente arrabbiato
Progettista5: Da asseveratore per scrupolo personale (ed evitare situazioni spiacevoli) chiedo documentazione prima ancora di fare una fattura di acconto al cliente. Condivido le vostre osservazioni ma io seguo questa mia linea. Tenete presente che se nascono situazioni spiacevoli il cliente incazzato (o meglio….il suo avvocato) chiamerà a giudizio tutti. Si innesca il solito scaricabaile e poi il giudice non darà mai la colpa ad uno solamente…ma la spartirà tra i vari professionisti (chi più chi meno) che tenteranno, a loro spese, di difendersi per una causa che durerà anni.
Progettista1: A mio parere se il DL ravvisa un difetto dell’opera lo comunica al committente e all’impresa richiedendo l’adeguamento o la sostituzione di quanto non a regola d’arte. Se io sono il DL e l’installatore sbaglia la posa di una tubazione, io gliela faccio rifare. Ma l’errore di posa è suo mica posso essere responsabile di quanto fa l’installatore fintanto che il lavoro viene controllato e collaudato.
Le finestre non dovevano scendere dal camion
Progettista6: (a proposito de ‘Il progettista deve usare solo materiali marcati CE’)Nel mio intervento forse in maniera superficiale, lo davo per scontato. E almeno nel 110 lo è, dovendo usare prezzari regionali e/o Dei. Però hai ragione che esiste in generale anche una responsabilità del progettista. Inoltre, l’accettazione dei materiali è una delle principali funzioni della DL per legge. Quelle finestre non avrebbero nemmeno dovuto scendere dal camion.
CE = sicurezza
Progettista3: Vi porto un altro contributo, giusto per capire. Il prodotto, per essere marcato correttamente, dovrebbe essere accompagnato dalla documentazione di marcatura. Essa prevede anche il manuale d’uso e manutenzione il cui PRINCIPALE SCOPO è assicurare la sicurezza. Un componente non marcato è da ritenersi NON SICURO.. c’è ampia giurisprudenza in merito.
Progettista1: Su questo non ci piove. E sicuramente la resistenza al vento, ad esempio, se parliamo di una persiana è molto più importante della resistenza termica. Sicuramente i problemi veri inizierebbero se una persiana dovesse cadere.
Prodotti non conformi
Progettista7: Apporto se posso un piccolo contributo alla discussione:
DL106/17, art.20 comma 1: “Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria …….”
comma 2: “Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e’ punito con la sanzione amministrativa ……“
Per il progettista, quindi, si tratta di verificare se abbia prescritto prodotti non conformi. L’omissione di specifiche (per esempio non aver specificato che le persiane debbano essere marcate CE) non è citata tra la casistica sanzionabile. Sappiamo che le fattispecie sanzionabili devono essere esplicitamente definite, non sono applicabili per estensione. Per le altre figure, invece, è sanzionato l’utilizzo in cantiere.
Personalmente non faccio quasi mai DL e come progettista cerco di aiutare i colleghi che mi chiedono cosa serve. Riscontro molta ignoranza sia nei colleghi (purtroppo) che nei serramentisti, molti dei quali non sanno neanche cosa vuol dire Dichiarazione di prestazione e si ostinano a fornire la dichiarazioncina sul rispetto delle trasmittanze ecobonus…..
Progettista3: credo che il ‘distributore di ignoranza’ sia del tipo ‘a pioggia’ e abbia colpito qui è la’ in modo uniforme e omogeneo…
Progettista7: Vista la frequenza, si sarà trattato di una distribuzione “ad allagamento”….
Certificazioni errate o falsificate
Progettista9: Condivido appieno: le responsabilità del DL sono quelle relative all’alta sorveglianza e, nel caso di specie, la mera raccolta delle certificazioni. Se quest’ultime sono errate, falsificate o non ci sono, il suo dovere si interrompe alla fase di richiesta documentale, che, se non fornita, è un (grave) inadempimento ma del fornitore (che peraltro va contro la legge).
Nei capi di responsabilità dei cantieri civili, infatti, vi sono anche altre “certificazioni” che il DL è tenuto a chiedere, ma soprattutto l’installatore a produrre e fornire e che tipicamente sono i primi indiziati, spesso, a latitare. Fra questi casi esemplari sono i Formulari di trasporto e conferimento alle PPDD autorizzate (FIR), i certificati di collaudo degli impianti (Diri, Dico) come tutti sapete.
Sanzioni anche per il DL
Progettista10: Anche secondo me ci sono sanzioni anche per il Direttore dei Lavori, nel caso in cui accetti prodotti privi di marchio CE o con Certificazioni non conformi:
Art. 20 del DLGS 106/2017
Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
La Marcatura CE apparirà magicamente
Progettista1: Comunque lo sapete come immagino andrà a finire?
Che lunedì dopo che la richiesta sarà arrivata a destinazione le persiane saranno magicamente provviste di marcatura CE…vai a sapere ottenuta come dove e quando. Vedremo. Inoltre, seppure non attinente al 110 immagino che anche le porte interne debbano essere provviste di marcatura e probabilmente anche le inferriate. Giusto?
Progettista3: Per le porte interne no. La norma è da tempo approvata (14351-2) ma non è ancora pubblicata come armonizzata. Per le inferriate vale la marcatura CE di cancelli e porte pedonali.
Progettista5: Beh insomma….io ho beccato in castagna un serramentista che aveva fornito certificazioni farlocche. Ho chiesto quelle corrette. Fortunatamente il cliente non aveva ancora pagato il tutto. Ho aspettato quasi 2 mesi. Nel frattempo il serramentista si è attivato con dei consulenti tecnici (e software house) per arrivare a rilasciarmi la documentazione necessaria (DoP, etichette CE e manuale d’uso e manutenzione). Credo che il serramentista abbia speso qualche migliaio di euro….ma avrà imparato qualcosa di nuovo.