Rassicura il commissario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli. Per le zone colpite dal sisma non vi sono stop o modifiche fino al 2025. I cittadini di quelle aree hanno sempre il diritto di cumulo superbonus e contributo sisma. Con sconto in fattura e cessione del credito fino al 31 dicembre 2025.
Una precisazione importante, sotto forma di nota tecnica, giunge dal commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli. E’ a proposito del decreto-legge n. 212/2023 di fine dicembre e delle voci che si sono diffuse. Il DL 212 è il provvedimento che ha rivisto le regole del Superbonus (per la 30.ma volta!) e che ha eliminato i serramenti esterni e le porte interne dai benefici del bonus 75% anti barriere architettoniche.
Zone sisma 2016, superbonus e sismabonus
Castelli così precisa: “Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”.
Dopo il DL 11
Nelle zone dichiarate sisma 2016, dopo il DL 11 che ha cancellato lo sconto in fattura per quasi tutti i bonus edilizi, il Commissariato straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione ha continuato a lavorare, siglando Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro. Inoltre, d’intesa con Agenzia Entrate, ha ottimizzato le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus.
Sconto in fattura e cessione del credito
Conclusione importante: “Pertanto, potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater (sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020”.
EB