Nella seconda parte del suo intervento, dopo aver analizzato le differenze tra Vepa e serramenti (Porte e finestre) l’arch. Mario Sanvito esamina le problematiche delle vetrate panoramiche alla luce della legislazione sull’edilizia libera. E fornisce qualche anticipazione sulla futura norma UNI sulle Vepa che potrebbe uscire entro l’anno.
Qui la prima parte dell’articolo
Edilizia libera e Vepa
Brevi considerazioni sull’edilizia libera o permessi necessari
Il decreto citato nella prima parte dell’articolo, LEGGE 21 settembre 2022, n. 142, all’art 33 prevede
“ 1. All’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “
Vedere sotto parte in neretto
L’edilizia libera
Art. 6 (L) – Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
omissis ….
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
(lettera modificata dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
Il testo sulle Vepa
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
(lettera introdotta dall’art. 33-bis, della legge n. 142 del 2022)
La normativa sulle VEPA allo studio
NON potendo riportare parti di documenti allo studio in sede UNI, riferiscono unicamente dei criteri che caratterizzano il progetto di norma UNI in fase avanzato di studio, relativi alle VEPA (vetrate panoramiche amovibili).
-Lo scopo è quello di chiarire al mercato (domanda ed offerta) cosa si deve intendere per Vetrate panoramiche amovibili e quali sono le possibili destinazioni di uso.
– La terminologia riprende le definizioni delle parti di edificio quali balcone, veranda, ecc. presenti nella legislazione in materia.
-La classificazione riporta con foto esplicative le possibili destinazioni di uso e descrive i possibili sistemi di apertura (scorrevoli, rototraslanti, ecc.)
I componenti funzionali delle Vepa
-Segue la descrizione dei componenti funzionali delle VEPA (guide, carrelli e delle loro caratteristiche)
-Le caratteristiche prestazionali delle VEPA sono descritte avendo come guida quelle previste nel Regolamento prodotti da costruzione, tenuto conto di quanto indicato nell’articolo 33 sopra richiamato.
-Le modalità di espressione sono analoghe a quelle dei serramenti ma con nette distinzioni per quanto riguarda i valori delle caratteristiche indicate nella tabella del punto 3 sopra.
-Il progetto di norma viene completato con la indicazione dei documenti che devono accompagnare il prodotto ed il loro contenuto, sulla traccia delle indicazioni date nella CPR e sviluppate in norme analoghe riferite ai serramenti.
Arch. Mario Sanvito
Immagini: doc. Assvepa
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